F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/TFN del 14 Ottobre 2014 (29) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBANO GUARALDI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società Bologna FC 1909 Spa), Società BOLOGNA FC 1909 Spa – (nota n. 851/25 pf14-15 SP/blp del 21.8.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/TFN del 14 Ottobre 2014 (29) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBANO GUARALDI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società Bologna FC 1909 Spa), Società BOLOGNA FC 1909 Spa - (nota n. 851/25 pf14-15 SP/blp del 21.8.2014). Il deferimento Con atto del 21 agosto 2014 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: a) il sig. Albano Guaraldi, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della società Bologna F.C. 1909 s.p.a., per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. A), paragrafo VII) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3 del C.G.S. per non avere documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2014, nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la società Bologna F.C. 1909 s.p.a. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante pro tempore. Nei termini consentiti dalla normativa federale i soggetti deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno preliminarmente eccepito la violazione del diritto di difesa, in particolare la violazione degli articoli 32 ter, 32 quinquies e 32 sexsies del Codice di Giustizia Sportiva entrato in vigore dal 2 agosto 2014. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei deferiti in relazione a quanto loro ascritto, con conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: a) al sig. Albano Guaraldi, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Bologna F.C. 1909 s.p.a., l’inibizione per mesi 2; b) alla società Bologna F.C. 1909 s.p.a., la penalizzazione di punti 1 da scontarsi nel campionato 2014/2015. Motivi della decisione Occorre in primo luogo esaminare l’eccezione sollevata dalla difesa dei deferiti in ordine alla violazione del diritto di difesa. Le deduzioni di cui alla memoria difensiva dei deferiti in punto di mancata osservanza da parte della Procura Federale degli adempimenti previsti dall’art. 32 ter, 32 quinquies e 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 36/A del 1° agosto 2014, entrato in vigore il giorno successivo, devono ritenersi fondate poichè le norme di cui sopra, essendo stato elevato il deferimento in oggetto in data 21 agosto 2014, avrebbero dovuto essere applicate senza dubbio alcuno al caso di specie. In considerazione di quanto sopra occorre quindi provvedere alla remissione in termini dei deferiti onde gli stessi possano correttamente avvalersi del diritto di difesa così come espressamente previsto e regolato dalla norme del nuovo Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara improcedibile il deferimento e rimette gli atti alla Procura Federale.
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