F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/TFN del 14 Ottobre 2014 (12) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE BAGNI e NICOLA INNOCENTIN (all’epoca dei fatti svolgenti attività di carattere tecnico/organizzativo per la Società Bologna FC 1909 Spa), Società BOLOGNA FC 1909 Spa – (nota n. 527/111 pf13-14 SS/blp del 25.7.2014)
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/TFN del 14 Ottobre 2014
(12) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE BAGNI e NICOLA INNOCENTIN (all’epoca dei fatti svolgenti attività di carattere tecnico/organizzativo per la Società Bologna FC 1909 Spa), Società BOLOGNA FC 1909 Spa - (nota n. 527/111 pf13-14 SS/blp del 25.7.2014)
ll Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Bagni Salvatore e Innocentin Nicola, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.,nella loro qualità di soggetti che all’epoca dei fatti svolgevano attività di carattere tecnico, organizzativo per la soc. Bologna Calcio e/o comunque rilevante per l’ordinamento federale, per la violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S. per avere il Bagni Salvatore, con la collaborazione di Innocentin Nicola nell’esercizio delle funzioni a loro delegate dalla soc. Bologna posto in essere una condotta in contrasto con le obbligazioni contrattuali assunte, in particolare avendo nelle trattative relative alla definizione degli accordi con l’allenatore Bisoli e nella trattative per l’eventuale acquisizione dei diritti di prestazione sportiva del calciatore Gabriel Heinze, richiesto indebitamente ed in violazione delle norme federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità, somme di denaro e/o altre utilità. Ha deferito inoltre la società Bologna F.C. per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2 C.G.S. applicabile anche in relazione ai soggetti di cui all’art. 1, comma 5 C.G.S.. I difensori dei deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno eccepito il difetto di giurisdizione degli organi di giustizia federale per Bagni e Innocentin e comunque nel merito hanno chiesto il proscioglimento dei propri assistiti. All’udienza del 9 ottobre 2014 il Bagni, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS che ha trovato il consenso della Procura Federale. In proposito il TFN – Sez. Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza: “Il Tribunale federale nazionale – sez. disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento il Signor Bagni Salvatore tramite il proprio difensore ha depositato istanza di
applicazione di sanzione ai sensi dell’art.23 CGS, (“pena base per il sig. Bagni Salvatore, sanzione dell’inibizione per mesi cinque,diminuita ai sensi dell’art.23 CGS a mesi tre e giorni dieci”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;visto l’art.23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art.1bis, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art.23,comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo; dichiara la chiusura del dibattimento nei confronti del predetto. Il procedimento è proseguito nei confronti degli altri deferiti e il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l’irrogazione di mesi due di inibizione per Innocentin Nicola ed € 10.000,00 per la soc. Bologna. I difensori dei deferiti hanno chiesto il proscioglimento dei propri assistiti, riportandosi alle proprie memorie difensive. In primo luogo va sgomberato il campo dalle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dell’Innocentin. La difesa del deferito confonde l’autonomia dell’ordinamento sportivo e della giustizia sportiva delle Federazioni con la normativa civilistica sull’arbitrato e sulla clausola compromissoria. Non stiamo discutendo del deferimento ad arbitri irrituali di un contenzioso in virtù di una clausola compromissoria ma della violazione dei principi dell’ordinamento sportivo. Le decisioni di questo Tribunale non riguardano controversie civilistiche deferite ad un collegio arbitrale bensì violazioni della normativa federale di competenza della giustizia sportiva e valide nell’ambito dell’ordinamento sportivo. Esse non possono in alcun modo definirsi un lodo arbitrale e pertanto tutte le argomentazioni difensive che partono da questo errato presupposto sono prive di alcun fondamento. E’ principio cardine dell’ordinamento federale che siano sottoposti alla Giustizia sportiva non solo i tesserati ma anche ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico,
tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale. E’, evidente che altrimenti sarebbe sufficiente non tesserarsi formalmente per poter aggirare qualsiasi norma sportiva. E’ altrettanto evidente che nessuno dei soggetti non tesserati che svolgono attività rilevanti per l’ordinamento federale ha accettato per scritto il vincolo di giustizia. Se tale accettazione formale fosse un requisito essenziale ciò varrebbe a vanificare del tutto tale principio cardine. Le eccezioni preliminari sollevate dall’Innocentin devono quindi essere integralmente respinte. Al termine di una complessa indagine riguardante anche altri fatti per i quali l’azione disciplinare non è stata poi promossa, appaiono accertate le condotte descritte nell’atto di deferimento. E’ provato infatti che vi fu l’incontro fra Stagni, Bisoli, Bagni e Innocentin, avvenuto nell’abitazione dello stesso Bagni durante il mese di maggio 2011 descritto dallo Stagni ed ammesso dagli stessi deferiti. Risulta altresì accertata la richiesta, indiretta e per il tramite dello Stagni, da parte del Bagni, di ottenere “un regalo” (pari al 10% del valore del contratto sottoscritto da Bisoli) dall’allenatore a seguito del suo tesseramento quale tecnico del Bologna. Tali circostanze vengono riferite dettagliatamente dallo Stagni, il quale ha precisato che il Bagni pretendeva una somma di denaro per agevolare la definizione degli accordi tra la soc. Bologna ed il Bisoli; tale “transazione” avrebbe ovuto
concretizzarsi mediante il supporto della soc. Bros di cui è amministratore Nicola Innocentin collaboratore del Bagni. Le dichiarazioni accusatorie dello Stagni coerenti e dettagliate, vengono riscontrate da quanto dichiarato dal Bisoli nonché dalle stesse dichiarazioni dell’Innocentin che ha confermato l’interesse del Bagni e suo per l’ingaggio del Bisoli anche se ha negato qualsiasi richiesta di un’utilità economica. Riscontro obiettivo alle dichiarazioni accusatorie dello Stagni proviene poi dal fatto certo della emissione di fatture per € 60.000,00 da parte della società Bros per la quale le giustificazioni ell’Innocentin non appaiono credibili specialmente perché il deferito non ha saputo indicare neppure una delle pretese segnalazioni frutto della sua attività di scouting che avrebbero giustificato la corresponsione della ingente somma che, guarda caso, corrisponde a quanto richiesto come “regalo” per l’ingaggio del Bisoli. Anche il Presidente del Bologna Guaraldi conferma, sia pure de relato, le accuse dello Stagni. Ulteriori riscontri si trovano negli atti dei processi civili pendenti dinnanzi il Giudice Ordinario prodotti dalle stesse difese dei deferiti, nei quali lo Stagni spiega con dovizie di particolari la vicenda delle fatture emesse dalla Bros e degli assegni rilasciati a fronte di esse ma non onorati. Questo Tribunale ritiene poi accertato che in relazione alle trattative intercorse per il tesseramento del calciatore Heinze, il Bagni e l’Innocentin formularono una richiesta di versamento di una “commissione” (un terzo della commissione spettante all’agente, pari ad € 150.000,00 e quindi € 50.000,00 netti), per agevolare e definire l’acquisizione del predetto calciatore da parte della soc. Bologna, acquisizione che poi, di fatto, non si concretizzò. La prova di tali fatti si evince dalle dichiarazioni rese dall’Avv. Valentino Nerbini (reiterate, dettagliate e dotate di coerenza intrinseca ed estrinseca) riscontrate dal fatto oggettivo dell’interessamento del ticket Innocentin – Bagni nella vicenda (ammesso dallo stesso Innocentin) e dalle dichiarazioni del Presidente Guaraldi. Non c’e dubbio che l’attività svolta dall’Innocentin fosse di natura tecnica e comunque rilevante per l’ordinamento federale. Il deferito compare sempre a fianco del Bagni nelle trattative che riguardano l’ingaggio di un calciatore e di un allenatore. E’ titolare di un contratto con il Bologna ma specialmente è socio unico e amministratore della società Bros, utilizzata anche nella vicenda Bisoli. Il suo ruolo non è affatto così secondario come sostiene la difesa. Sicuramente concorre nell’illecito disciplinare contestato a prescindere dal diverso peso che abbia potuto avere la sua volontà rispetto a quella del Bagni. Il deferito deve quindi essere ritenuto responsabile dell’illecito disciplinare contestatogli e sanzione congrua alla luce del diverso apporto causale da lui fornito, è quello di cui al dispositivo. La società Bologna F.C. deve rispondere per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2 C.G.S. applicabile anche in relazione ai soggetti di cui all’art. 1, comma 5 C.G.S. Tale principio deve essere temperato con la valutazione che obiettivamente la condotta sanzionata non appare essere stata tenuta nell’ interesse preminente della società ed è stata, sia pure a posteriori, denunciata dallo stesso Presidente Guaraldi. Alla luce di tali valutazioni la sanzione inflitta, che altrimenti sarebbe stata maggiormente afflittiva, può essere contenuta nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) per Bagni Salvatore. Accoglie per quant’altro il deferimento ed infligge a Innocentin Nicola la sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due) e alla società Bologna F.C. quella dell’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).
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