F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013/TFN del 15 Ottobre 2014 (16) – APPELLO DEL SIGNOR ALFREDO SCACCIA AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6 – (Delibera CDT presso il CR LOMBARDIA – CU n. 2 del 3.7.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 013/TFN del 15 Ottobre 2014 (16) – APPELLO DEL SIGNOR ALFREDO SCACCIA AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6 – (Delibera CDT presso il CR LOMBARDIA – CU n. 2 del 3.7.2014). Il deferimento e la decisione di I° grado. 1 - Con provvedimento del 5 giugno 2014, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia-LND: - I Sig.ri: Alfredo Scaccia e Mario Celani ai sensi dell’art. 1, comma 5 del CGS, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, per aver svolto l’attività nella loro supposta veste di Presidenti della US Calcio Colognese, quale si è estrinsecata agendo illegittimamente in nome e per conto di quest’ultima, attraverso la reiterata richiesta di pagamento di fatture insolute (in particolare Celani), il conferimento di incarichi tecnici (carica di allenatore della prima squadra conferita da Scaccia al Sig. Marco Cecilli in sostituzione del dimissionario Sig. Sergio Porrini), e intrattenendo copiosa corrispondenza con gli Organi federali anche attraverso l’utilizzo di una carta intestata solo apparentemente riconducibile alla Società, ma, in realtà, diversa nella collocazione del logo societario e per la mancanza del timbro ufficiale, rispetto a quella normalmente in uso a quest’ultima, con l’aggravante, in tal caso, di aver agito ingannando la buona fede altrui circa la loro effettiva veste di soggetti titolari dei poteri di rappresentanza della compagine sociale in parola; - la Società US Colognese, ai sensi dell’art. 4 comma 2, a titolo di responsabilità oggettiva, nelle violazioni ascritte ai deferiti Scaccia e Celani. 2 - Nessuno dei deferiti compariva in primo grado. 3 - Con decisione del 03.07.2014 (C.U. N. 2/LND) la Commissione disciplinare territoriale ha ritenuto sussistenti e provati gli addebitati contestati, infliggendo ai deferiti le seguenti sanzioni: - Scaccia Alfredo 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi di inibizione; - Celani Mario 2 (due) anni di inibizione; - US Calcio Colognese € 2.000,00 (euro duemila/00) di ammenda. L’unico gravame proposto avverso la decisione della CDT e l’odierno procedimento Avverso la predetta decisione, il solo Scaccia ha proposto reclamo, lamentando la radicale violazione del contraddittorio, per omessa notifica del deferimento e del successivo invito a comparire, e richiedendo, pertanto, la restituzione degli atti alla Commissione disciplinare territoriale. Alla riunione odierna sono comparsi - in funzione di assistenza del reclamante – l’Avv. Scaccia, e il rappresentante della Procura federale. Motivi della decisione Il reclamante assume di non aver mai avuto notizia del deferimento e del successivo invito a comparire avanti alla Commissione disciplinare territoriale a cagione del fatto che le relative notificazioni sarebbero state erroneamente compiute (rectius: tentate) presso la sua precedente residenza (Venezia), e non presso la residenza effettiva e attuale (Alatri). Devesi, invero, osservare - quanto alla notificazione della fissazione della riunione avanti alla Commissione disciplinare territoriale - come essa sia stata effettuata presso il Comune di Venezia in forza della documentazione allora in atti, e, in particolare, del più recente documento di censimento ivi rinvenuto, risalente al 2011, e che, inoltre, le relative risultanze “postali” apparrebbero compatibili con la permanenza a Venezia della residenza in questione: esse, infatti, (diversamente da quanto sostenuto dal reclamante) non evidenziano un referto di “sconosciuto all’indirizzo” ovvero di “trasferito”, ma la semplice “compiuta giacenza” che costituisce presunzione in ordine all’accertamento, da parte dell’ufficiale postale, della residenza in questione. Tuttavia - a fronte della relativa inattualità del documento di censimento, dell’assenza in atti di qualsivoglia risultanza anagrafica, della formale contestazione di omessa notificazione dedotta dal reclamante (oltre che del regolare perfezionamento, nel luogo indicato dal reclamante, della notificazione dell’invito a comparire alla riunione odierna), e, soprattutto, in ottemperanza al dettato fondamentale che, in ogni ordinamento, garantisce a tutti i soggetti sottoposti a procedimento la possibilità di difendersi tempestivamente e in contraddittorio - devesi ritenere che né le troppo antiche risultanze del censimento, né le apparenti evidenze postali - che (non essendo onere dell’ufficiale postale svolgere particolari indagini) risultano spesso conseguenza di una non approfondita conoscenza di luoghi e persone - siano sufficienti a comprovare che la notificazione fu, in realtà, effettuata nel luogo ove essa doveva essere compiuta, e/o che il reclamante abbia comunque acquisito piena e formale conoscenza del procedimento. Alla omessa notificazione, come sopra accertata, consegue la nullità - limitatamente alla posizione del reclamante Scaccia - del procedimento svolto in primo grado, e la conseguente necessità di rimettere gli atti al Tribunale federale territoriale ai fini della rinnovazione del relativo giudizio. P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto, dichiara la nullità – per omessa notificazione dei relativi atti - della decisione relativa alla posizione del reclamante Scaccia, e dispone la rimessione degli atti al Tribunale federale territoriale. Si dispone, altresì, la restituzione della tassa reclamo.
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