F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/TFN del 20 Ottobre 2014 (380) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RANIERI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa (nota n. 7435/1044 pf13-14/SP/blp del 13.6.2014). (381) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RANIERI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa (nota n. 7436/1045 pf13-14/SP/blp del 13.6.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/TFN del 20 Ottobre 2014
(380) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RANIERI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa (nota n. 7435/1044 pf13-14/SP/blp del 13.6.2014).
(381) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RANIERI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa (nota n. 7436/1045 pf13-14/SP/blp del 13.6.2014).
I deferimenti
Con distinti atti, entrambi del 13/6/2014, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale (oggi Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare), con il primo:
A. Il Sig. Giuseppe Ranieri, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2014, nonché l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2013 e di gennaio e febbraio 2014, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
B. la Società Reggina Calcio Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante. Con altro deferimento:
A. Il Sig. Giuseppe Ranieri, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo VI) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2013 e di gennaio e febbraio 2014, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
B. la Società Reggina Calcio Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante. In data 3 luglio 2014 il Sig. Giuseppe Ranieri e la Reggina Calcio hanno fatto pervenire due memorie difensive nelle quali evidenziano che:
1. è applicabile ai deferimenti in esame la riforma del procedimento sportivo e delle sue norme entrate in vigore il 12 giugno 2014;
2. la Commissione disciplinare nazionale ha già giudicato sulla medesima fattispecie la Reggina Calcio e il suo legale rappresentante. La decisione di condanna emessa dalla CDN è stata impugnata e la Corte di Giustizia Federale con il C.U. n. 299/2014 ha riformato la suddetta decisione, pertanto i deferiti non dovrebbero essere nuovamente giudicati sulle contestazioni mossegli;
3. la Corte di Giustizia Federale ha, come detto, annullato la sanzione inflitta dalla CDN ritenendo che “il presunto ed eventuale mancato pagamento dell’incentivo all’esodo non rientra tra le previsioni dell’art. 85 e non è sanzionabile”;
4. la Lega Calcio avrebbe corrisposto in ritardo rispetto alla tempistica prevista le “rate della mutualità” generando una situazione di criticità finanziaria del sodalizio sportivo;
5. attesa la connessione soggettiva dei deferimenti rubricati al n. 380 (INPS e Ritenute) e 381 (emolumenti), chiedono la riunione dei deferimenti e, ove dovesse essere affermata la responsabilità dei deferiti, la sanzione dovrà riferirsi alla classifica del campionato concluso;
6. “la Reggina Calcio non è sanzionabile perché il fatto non sussiste”. Concludono chiedendo il loro proscioglimento dalle incolpazioni ascritte perché la fattispecie non è più sanzionata e comunque di dichiarare inammissibile il deferimento per precedente giudicato. Nel merito, previa riunione dei procedimenti, chiedono di prosciogliere la Reggina Calcio ed il Sig. Giuseppe Ranieri dalle incolpazioni ascritte e, in via subordinata, di considerare la continuazione ai fini della sanzione da applicarsi. I dibattimenti Alla riunione del 23/7/2014, in via preliminare la Commissione, sentita la Procura federale, disponeva la riunione dei procedimenti 380 e 381 per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, rigettava la istanza di rinvio del procedimento per asseriti impegni professionali del difensore della Società deferita atteso che gli stessi non venivano documentati e disponeva il rinvio a nuovo ruolo per acquisire la motivazione della decisione della CGF (C.U. 299/2014). Fissata la nuova riunione per la data del 15/10/2014 presso questo Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, la Reggina Calcio Spa ed il Sig. Giuseppe Ranieri hanno fatto pervenire in data 6.10.2014 una ulteriore memoria difensiva nella quale, ricostruiti i fatti, hanno evidenziato che:
a. il deferimento risulta essere del 13/6/2014, successivo alla entrata in vigore del nuovo Codice;
b. secondo l’art 34 bis del nuovo CGS, i procedimenti di natura disciplinare debbono essere decisi nel termine di gg. 90 a pena di estinzione. In merito al deferimento in esame il termine sarebbe scaduto l’11/9 u.s.;
c. la Reggina “è stata già giudicata per il fatto de quo, quantomeno per il fatto relativo alla mensilità di novembre e dicembre e, pertanto, non può essere, nuovamente, giudicata;
d. la decisione della CGF prevede che “il calciatore perde lo stato di contrattualizzato e quindi non rientra nella previsione della norma” e, del pari, “il pagamento dell’IRPEF … … non deve essere documentato per i non tesserati”.Concludono chiedendo il proscioglimento della Regina Calcio Spa e del Sig. Giuseppe Ranieri perché la fattispecie non è più sanzionata; in ogni caso di dichiarare estinto il giudizio ex art. 34 bis del nuovo codice, ovvero in via subordinata, di considerare la continuazione ai fini della sanzione da applicarsi. Alla riunione del 15/10/2014, la Procura federale ha preliminarmente contestato la irritualità della memoria depositata in data 6/10/2014, quindi esposto gli argomenti a base del deferimento evidenziando la applicabilità al caso in esame della previgente normativa e concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Giuseppe Ranieri la sanzione, cumulativa per i due deferimenti, della inibizione di mesi 6 (sei) e per la Società Reggina Calcio Spa la sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Nella medesima riunione, il difensore della Reggina Calcio Spa e del Sig. Giuseppe Ranieri, dopo ampia esposizione degli argomenti difensivi contenuti nelle memorie depositate si è riportato alle conclusioni ivi formulate. I motivi della decisione Preliminarmente il Tribunale ritiene, ai sensi dell’art. 64 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, l'applicabilita' alla fattispecie in esame del Codice di Giustizia Sportiva anteriormente vigente al 2 agosto 2014, data di entrata in vigore del nuovo CGS della Figc.Sempre in via preliminare, questo Tribunale dispone l'acquisizione delle memorie depositate dai deferiti in data 6/10 u.s. considerata la natura degli argomenti difensivi esposti dal legale dei deferiti nel corso della riunione del 15/10/2014. Nel merito, dalla motivazione del provvedimento reso dalla C.G.F. con CU n. 299/2014, con riguardo al c.d. “incentivo all’esodo” emerge che la Corte ha ritenuto di condividere “l’orientamento consolidato del Giudice di prime cure sull’astratta equiparabilità dell’incentivo all’esodo agli emolumenti”. Ne consegue, alla luce di tale consolidato orientamento, che ogni pagamento compiuto in favore dei tesserati comunque connesso all’intercorso rapporto, anche a prescindere dai tempi di erogazione concordati in sede di risoluzione del rapporto, deve essere eseguito nel rispetto degli obblighi normativi previsti per il versamento sia degli emolumenti sia degli accessori di Legge. Il Tribunale Federale, inoltre, in conformità all'ulteriore principio enucleato dalla CGF nella richiamata decisione circa il mutamento dello status contrattuale dal punto di vista soggettivo ritiene che i deferiti debbano rispondere della violazione dell’art. 10 comma 3 del CGS previgente, non avendo gli stessi, con il loro comportamento omissivo, provveduto al pagamento “nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti” nonché, sempre secondo la tempistica ivi indicata, al versamento delle relative ritenute IRPEF. Detta norma conferma che l’inadempimento debba essere sanzionato sino al versamento del dovuto. Da ultimo va rilevato che la gestione economico, amministrativa e finanziaria della Società Sportiva e la tempistica degli accrediti che la stessa avrebbe dovuto ricevere, anche da organi istituzionali, risultano fattori esterni che non possono interferire sulla corretta tempistica dei pagamenti che il sodalizio avrebbe dovuto compiere nei termini previsti dalla normativa sportiva. Tali violazioni comportano l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare applica al Sig. Giuseppe Ranieri la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) e alla Società Reggina Calcio la sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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