F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/TFN del 20 Ottobre 2014 (13) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO COZZULA (all’epoca dei fatti soggetto che ha svolto attività di interesse della Società SEF Torres 1903 Srl), MANOLO PATALANO (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SEF Torres 1903 Srl), Società SEF TORRES 1903 SRL (nota n. 552/879 pf13-14/AM/ma del 28.7.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/TFN del 20 Ottobre 2014
(13) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO COZZULA (all’epoca dei fatti soggetto che ha svolto attività di interesse della Società SEF Torres 1903 Srl), MANOLO PATALANO (all’epoca dei
fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SEF Torres 1903 Srl), Società SEF TORRES 1903 SRL (nota n. 552/879 pf13-14/AM/ma del 28.7.2014).
Con provvedimento del 28.07.2014 la Procura federale ha deferito a questo Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, il Sig. Alessandro Cozzula e il Sig. Manolo Patalano, quest’ultimo, all’epoca dei fatti, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della Società sportiva SEF Torres 1903 Srl, per rispondere entrambi ex art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 30 del Regolamento Settore Tecnico FIGC, nonché la predetta compagine societaria, in via diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, CGS, con riferimento alle condotte antiregolamentari rispettivamente imputate ai medesimi Sigg. Patalano e Cozzulla. L'odierno procedimento disciplinare trae origine da una anonima denuncia fatta pervenire alla Procura federale, in data 10.04.2014, dal Segretario del Settore Tecnico FIGC, alla luce della quale veniva segnalata la indebita presenza, in seno allo staff tecnico della Società sportiva SEF Torres 1903 Srl, del Sig. Cozzula, che, asseritamente privo di idoneo e specifica abilitazione, avrebbe ciononostante operato in qualità di preparatore atletico della prima squadra, per ciò stesso violando la disciplina domestica di settore. Di qui l’atto di deferimento in relazione al quale ha fatto pervenire propria memoria difensiva esclusivamente il Sig. Patalano. Il patteggiamento All’inizio dell’odierna riunione il Sig. Manolo Patalano e la Società SEF Torres 1903 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Manolo Patalano e la Società SEF
Torres 1903 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Manolo Patalano, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a giorni 60 (sessanta); pena base per la Società SEF Torres 1903 Srl, sanzione della ammenda di € 3.000,00 (euro tremila/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 2.000,00 (euro duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone le sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per il Sig. Cozzula. Alla riunione odierna, la Procura federale, insistendo per la declaratoria di responsabilità disciplinare individuata nei riguardi del Sig. Cozzula, ha chiesto l'irrogazione della seguente sanzione: - 6 (sei) mesi di inibizione. Nessuno è comparso per la parte deferita. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, esaminati gli atti, osserva quanto segue. La documentazione versata a corredo dell’atto di deferimento offre ampio e puntuale riscontro probatorio in ordine alle violazioni disciplinari ascritta al deferito. Questo Tribunale, pur prendendo atto che tra la Società sportiva SEF Torres 1903 Srl e il Sig. Cozzula sussisteva, essenzialmente, un rapporto di collaborazione professionale correlata a servizi di consulenza sportiva (di cui all’accordo negoziale prodotto a corredo della memoria difensiva depositata dal Sig. Patalano), tuttavia, non ritiene di poter ragionevolmente escludere che, in concreto, il Sig. Cozzula abbia curato la preparazione atletica della squadra sarda, con una certa assiduità, non avendone in realtà titolo. In tal senso, depongono, oltre alla documentazione fotografica acquisita dall’organo inquirente, anche quanto segnalato dal collaboratore della Procura federale in data 15.05.2014, ma soprattutto quanto riferito dal Sig. Cabeccia, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in forza alla SEF Torres 1903 Srl. Questi, in sede di audizione personale, ha pacificamente confermato che il Sig. Cozzula faceva parte dello staff tecnico della prima squadra, specificando che quest’ultimo assisteva l’allenatore in seconda (Sig. Furlan), indicava, talvolta, le attività di riscaldamento da eseguire, dirigeva (sempre su indicazioni dell’allenatore in seconda) l’allenamento di parte della rosa quando i calciatori venivano divisi in gruppi separati, indicava, spesso, a fine allenamento, gli esercizi di postura e di allungamento da compiere. Trattasi di riscontro probatorio di particolare rilevanza, anche e soprattutto poiché il Sig. Cabeccia, peraltro capitano della prima squadra, al pari degli altri tesserati, essendo il destinatario delle indicazioni relative alle modalità di svolgimento delle sessioni di allenamento dedicate alla preparazione atletica, non poteva non avere adeguata contezza anche in ordine ai soggetti che fornivano le predette indicazioni, come dimostra la dovizia di particolari che hanno contraddistinto la deposizione in atti. Né, del resto, con riferimento alla posizione del Sig. Cozzula, possono avere un qualche significativo rilievo le dichiarazioni testimoniali, quali sorta di “affidavit”, rese dai Sigg. Bottone, Foglia, Infantino e Migliaccio (tutti calciatori tesserati, all’epoca dei fatti, in forza alla SEF Torres 1923 Srl). Trattasi di dichiarazioni del tutto irrituali e per di più acquisite in termini e secondo modalità del tutto avulse dal contesto e dalle dinamiche investigative sviluppatisi intorno alla vicenda, dunque, per ciò stesso, non meritevoli di vaglio alcuno in questa sede. P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di giorni 60 (sessanta) a carico del Sig. Manolo Patalano;
- ammenda di € 2.000,00 (euro duemila/00) a carico della Società SEF Torres 1903 Srl.In accoglimento del deferimento, irroga a carico del Sig. Alessandro Cozzula la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei).
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