LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 88 del 03.10.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 20)RICORSO DEL CALCIATORE Davide TROFA/F.C.REAL SM HYRIA A.S.D.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 88 del 03.10.2014
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
20)RICORSO DEL CALCIATORE Davide TROFA/F.C.REAL SM HYRIA A.S.D.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 14/06/2014 il sig. Davide TROFA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società F.C.REAL SM SYRIA A.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di non aver percepito rate,richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.2.661,00 maturata fino a Dicembre 2013, in quanto poi svincolato. La Società in data 28/07/2014 presentava le proprie controdeduzioni, ma fuori termine previsto dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D. (30 giorni dal ricevimento del reclamo). Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia I'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società F.C.REAL SM SYRIA A.S.D. al pagamento in favore del sig. Davide TROFA della somma di €.2.661,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della Iiberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.