LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.26 del 25 Agosto 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE TIM CUP
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.26 del 25 Agosto 2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE TIM CUP
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del terzo turno eliminatorio sostenitori
delle Società Brescia, Genoa, Palermo e Pescara hanno, in violazione della normativa di cui
all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore
materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.