LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 18/TB del 08.10.2014 CAMPIONATO NAZIONALE ” D. BERRETTI DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA SALERNITANA – JUVE STABIA DEL 27 SETTEMBRE 2014 – Girone “D”

LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 18/TB del 08.10.2014 CAMPIONATO NAZIONALE " D. BERRETTI DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA SALERNITANA – JUVE STABIA DEL 27 SETTEMBRE 2014 – Girone “D” - Il Giudice Sportivo,- letti gli atti ufficiali, sciogliendo la riserva di cui al Com. Uff. n. 15/TB del 1°.10.2014 o s s e r v a - al 13’ del 1° tempo di gara il portiere della società Salernitana Mirko Ronchi, si scontrava con un avversario nel corso di un’azione di gioco; - prontamente accorsi il medico sociale e i barellieri si rendevano conto della gravità delle condizioni del calciatore, riverso in terra, privo di sensi e in preda a movimenti involontari, con crisi respiratoria; - sul posto interveniva un secondo medico Dott Luigi Granato presente in tribuna, che come si legge nel rapporto arbitrale, “riusciva a salvare la vita al portiere”, che successivamente veniva portato all’ospedale di Eboli; - dopo un consulto con l’arbitro, i capitani, i dirigenti e gli allenatori di entrambe le squadre facevano presente al direttore di gara che non vi erano le condizioni psicologiche e ambientali per la ripresa dell’incontro; - al 32’ del 1° tempo l’arbitro sospendeva la gara; - rilevato che l’eventuale accordo tra le due squadre per la sospe sione definitiva della gara non giustifica di per sé il provvedimento arbitrale; - considerato, tuttavia, che và apprezzata – e rileva – la valutazione del direttore di gara sulle reali condizioni psicologiche dei calciatori, scossi dal grave incidente; - ritenuto, pertanto, che detta decisione non è censurabile, posto che il rapporto arbitrale evidenzia la gravità dell’infortunio e che la giovane età dei calciatori giustifica uno stato di particolare ansietà e paura. - Tutto ciò premesso,d e l i b e r a- di rimettere gli atti alla Lega Italiana Calcio Professionistico per la determinazione della data di recupero della gara.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it