LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 96 del 24.10.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 15)RICORSO DEL CALCIATORE Pietro Matteo SFORZIN/A.C.TRENTO S.C.S.D. già TRENTO CALCIO 1921
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 96 del 24.10.2014
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
15)RICORSO DEL CALCIATORE Pietro Matteo SFORZIN/A.C.TRENTO S.C.S.D. già TRENTO CALCIO 1921
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/06/2014 il sig. Pietro Matteo SFORZIN si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.TRENTO S.C.S.D. già TRENTO CALCIO1921 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per €.4.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente comma di €.2.800,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.TRENTO S.C.S.D. già TRENTO CALCIO 1921 al pagamento in favore del sig. Pietro Matteo SFORZIN della somma di €.2.800,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata,
subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al C.P.A. Trento i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanta previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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