LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 96 del 24.10.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 22)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe VITALE/A.S.D.LICATA 1931

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 96 del 24.10.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 22)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe VITALE/A.S.D.LICATA 1931 Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/06/2014 il sig. Giuseppe VITALE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. LICATA 1931 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per €.3.750,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.750,00.La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti (entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo). Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.LICATA 1931 al pagamento in favore del sig. Giuseppe VITALE della somma di €.3.750,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (tassativamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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