F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016/TFN del 30 Ottobre 2014 (437) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANUEL IORI, TOMMASO ROCCHI, TIMOTHY NOCCHI, FEDERICO MELCHIORRI, ALBERTO ALMICI, RICCARDO IMPROTA, FILIPPO CARINI, GIOVANNI LACAMERA, CHRISTIAN BUONAIUTO, LUCA DI MATTEO e RENATO KELIC (calciatori della Società Calcio Padova Spa, al tempo dei fatti della contestazione), Società CALCIO PADOVA Spa – (nota n. 7792/635 pf13-14 AM/blp del 26.6.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016/TFN del 30 Ottobre 2014
(437) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANUEL IORI, TOMMASO ROCCHI, TIMOTHY NOCCHI, FEDERICO MELCHIORRI, ALBERTO ALMICI, RICCARDO IMPROTA, FILIPPO CARINI, GIOVANNI LACAMERA, CHRISTIAN BUONAIUTO, LUCA DI MATTEO e RENATO KELIC (calciatori della Società Calcio Padova Spa, al tempo dei fatti della contestazione), Società CALCIO PADOVA Spa - (nota n. 7792/635 pf13-14 AM/blp del 26.6.2014).
Con atto del 26.6.2014 il Procuratore federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale, ora Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, i Signori Iori Manuel, Rocchi Tommaso, Nocchi Timothy, Melchiorri Federico, Almici Alberto, Improta Riccardo, Carini Filippo, Lacamera Giovanni, Buonaiuto Christian, Di Matteo Luca e Kelic Renato, All’epoca dei fatti calciatori tesserati della Società Calcio Padova Spa, Nonché La Società Calcio Padova Spa, per rispondere: i calciatori, della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, al termine della gara Latina – Padova, disputata il 28.2.2014 presso lo stadio comunale “D. Francioni” di Latina, deciso di sfilarsi le maglie di gioco e di abbandonarle a terra, così cedendo ad una illegittima pretesa loro rivolta da propri sedicenti tifosi, di fatto legittimandone il comportamento ingiurioso ed aggressivo; la Società, della violazione di cui all’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità oggettiva, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta ai propri calciatori.
Con un’unica memoria, i Signori Iori Manuel, Rocchi Tommaso, Melchiorri Federico, Improta Riccardo, Carini Filippo, Lacamera Giovanni, Buonaiuto Christian e Di Matteo Luca, preliminarmente eccepita l’estinzione del procedimento, in quanto non conclusosi entro il termine di 90 giorni previsto dall’art. 38 del Codice di Giustizia del CONI entrato in vigore il 12.6.2014, cui si è uniformato l’art. 34 bis del CGS della FIGC entrato in vigore il 2.8.2014, nonché l’omesso esercizio dell’azione disciplinare nei modi di cui all’art. 44, comma 4, del CGS CONI, cui si uniformato l’art. 32 ter, comma 4, del nuovo CGS, hanno contestato la rilevanza disciplinare della condotta loro ascritta, concretizzatasi unicamente in un atto di rispetto nei confronti dei propri tifosi, non costituente atto di sottomissione al loro volere e, comunque, in rapporto di mera occasionalità con il già conclusosi evento sportivo. Con separata memoria, il Sig. Nocchi Timothy, a sua volta preliminarmente eccepita l’estinzione del procedimento per decorrenza del termine di 90 giorni, ha contestato la rilevanza disciplinare della condotta ascrittagli per gli stessi motivi sostanzialmente dedotti dagli altri deferiti. Il Sig. Almici Alberto, infine, con autonoma memoria, preliminarmente eccepita l’estinzione del procedimento per decorrenza del termine di 90 giorni, contestata in via principale la rilevanza disciplinare della condotta, a suo dire posta in essere solo per solidarietà nei
confronti dei compagni di squadra ed in assenza, dunque, dell’elemento soggettivo della colpa, in via subordinata ha eccepito la modesta gravità della violazione contestata. Alla riunione del 25.9.2014 i Signori Iori Manuel, Nocchi Timothy e Almici Alberto avevano convenuto con la procura federale l’applicazione delle sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Con nota del 2.10.2014, la Procura Generale dello Sport presso il CONI ha comunicato alla Procura federale il diniego di qualsivoglia parere in merito alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità delle sanzioni indicate, poiché l’atto di deferimento era antecedente alla formale attivazione della medesima Procura Generale. Di conseguenza, avuto riguardo alla fattispecie in trattazione, non può che trovare applicazione l’art. 23. CGS di vecchia formulazione. All’inizio dell’odierna riunione i Sig.ri Timothy Nocchi, Alberto Almici, Manuel Iori, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Timothy Nocchi, Alberto Almici, Manuel Iori, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Signor Timothy Nocchi, sanzioni della squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, oltre all’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a 2 (due) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali, oltre all’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00); pena base per i Signori Alberto Almici, Manuel Iori, sanzione dell’ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00) ciascuno, diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 5.000,00 (€ cinquemila/00) ciascuno]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Alla riunione del 30.10.2014, preliminarmente è stato disposto lo stralcio della posizione relativa al Signor Kelic Renato, non essendo andata a buon fine la comunicazione al predetto tesserato della convocazione per la riunione odierna. Il rappresentante della Procura federale, riportatosi agli atti del deferimento, ha concluso per la irrogazione delle seguenti sanzioni: - ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00) di ammenda per ciascuno dei Signori Rocchi Tommaso, Melchiorri Federico, Improta Riccardo, Carini Filippo, Lacamera Giovanni, Buonaiuto Christian e Di Matteo Luca, all’epoca dei fatti calciatori tesserati della Società Calcio Padova Spa; - ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00) per la Società Calcio Padova Spa Il difensore dei Signori Rocchi Tommaso, Melchiorri Federico, Improta Riccardo, Carini Filippo, Lacamera Giovanni, Buonaiuto Christian, Di Matteo Luca, riportatosi alle memorie in atti, ha concluso per la dichiarazione di estinzione del procedimento e, in subordine, per il proscioglimento. Nessuno è comparso per la Società. Il deferimento, nei termini di seguito specificati, è fondato e va accolto. Deve premettersi che al presente procedimento si applicano le norme previste dal previgente Codice di Giustizia Sportivo. L’azione disciplinare, invero, è stata esercitata dal Procuratore federale in data 26.6.2014, ben prima della entrata in vigore del nuovo CGS, deliberato dal Commissario ad Acta con decreto del 30 luglio 2014, approvato dal Presidente del CONI con delibera n.112/52 del 31 luglio 2014, pubblicato in Roma il 1° agosto 2014 (C.U. n.36/A) ed entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, giusta art. 50, comma 1, Nuovo CGS. Di nessun pregio, attesa la mancanza di una espressa norma in tal senso, pertanto, è l’eccepita immediata applicabilità dell’art. 38 del Nuovo CGS del CONI, entrato in vigore sin dal 12.6.2014, ovvero l’eccepita applicabilità al procedimento de quo dell’art. 34 ter del Nuovo CGS della FIGC.È vero, invece, che l’art. 64, comma 2, Nuovo CGS del CONI ha previsto, quale termine utile per il suo recepimento negli statuti federali e nei regolamenti di giustizia delle singole Federazioni, l’inizio della prima stagione successiva alla sua entrata in vigore (12.6.2014), che per la FIGC corrisponde al 1° luglio e, al successivo comma 3, ha espressamente previsto che ai procedimenti pendenti alla sua entrata in vigore continuino ad applicarsi le disposizioni precedenti. Sicché, ritenuto che al 26.6.2014, data di apertura del presente procedimento, non risultava ancora entrato in vigore il Nuovo CGS della FIGC, ad esso continuano ad applicarsi le disposizioni del previgente CGS. In punto di fatto, come emerso dalla relazione e dagli allegati della Procura, si osserva quanto segue: al termine della gara Latina – Padova valevole per il campionato di Serie B, disputatasi presso il comunale di Latina il 28.2.2014, conclusasi con il risultato di 3 – 0 in favore dei locali, quasi tutti i calciatori patavini, unitamente al proprio allenatore, si recavano sotto il settore ospiti occupato da un gruppo di circa 30 / 40 loro sostenitori, ove venivano da questi pesantemente contestati ed ingiuriati; i sostenitori del Padova intimavano ai calciatori di togliersi le maglie e di abbandonarle a terra, in quanto indegni di indossarle; il primo ad aderire alla richiesta era il vice capitano Iori Manuel, seguito dal capitano Tommaso Rocchi e dai compagni Nocchi Timothy, Melchiorri Federico, Almici Alberto, Improta Riccardo, Carini Filippo, Lacamera Giovanni, Buonaiuto Christian, Di Matteo Luca e Kelic Renato. Il motivo per il quale i calciatori del Padova, al termine della gara, si siano portati sotto il settore occupato dai propri sostenitori, se su invito dell’allenatore Serena, di propria iniziativa o perché chiamati dai tifosi stessi, è irrilevante. Sta di fatto che, giunti sotto il detto settore: venivano ricoperti da insulti di vario tenore; veniva loro richiesto di togliersi la maglia; pur in assenza di minacce e senza che vi fossero problemi di ordine pubblico, aderivano a tale richiesta incondizionatamente, nella consapevolezza, pure a fronte di una richiesta ritenuta illegittima, di porre in essere un comportamento umiliante ed anti sportivo. Alla luce del quadro probatorio emerso, conformemente a quanto già affermato con riferimento a precedenti analoghi, questo Tribunale ritiene che spogliarsi della maglia di gioco su richiesta dei propri tifosi, per abbandonarla sul terreno di gioco per una presunta accusa di indegnità, equivale al venir meno dei valori a base dello sport, tra cui rientrano sicuramente anche l’attaccamento alla maglia ed ai colori sociali. Non a caso, nel comune sentire, l’atleta che interpreta in modo particolare tale attaccamento viene individuato come portatore di quei valori e, anche all’esterno della cerchia dei tifosi, riconosciuto come “bandiera” del sodalizio di appartenenza. Spogliarsi della propria maglia, pertanto, equivale a rinnegare quei valori e non può non essere valutato in termini negativi, specie quando, come verificatosi nel caso de quo, siano del tutto assenti atti di violenza o minacce concrete per la propria ed altrui incolumità. Ritenuta la rilevanza disciplinare della condotta ascritta ai deferiti, deve affermarsene la
responsabilità per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1, comma 1, del CGS. Dei fatti ascritti ai propri calciatori risponde a titolo oggettivo anche la Società Calcio Padova Spa ex art. 4, comma 2 del CGS, al momento affiliata ma non iscritta ad alcun campionato. Sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- squalifica per 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, oltre all’ammenda d € 2.000,00 (€ duemila/00) per il Sig. Timothy Nocchi; - ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) ciascuno per i Signori Alberto Almici, Manuel Iori. Infligge altresì: - ammenda di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) a carico di ciascuno dei Signori Rocchi Tommaso, Melchiorri Federico, Improta Riccardo, Carini Filippo, Lacamera Giovanni, Buonaiuto Christian e Di Matteo Luca; - ammenda di € 22.500,00 (euro ventiduemilacinquecento/00) a carico della Società Calcio Padova Spa Trasmette gli atti alla Procura federale per i provvedimenti di sua competenza in ordine alla posizione del Sig. Kelic Renato.
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