F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 311/CGF del 30 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 09 Ottobre 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL SIGNOR VINELLA FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. B, PARAGRAFO VII, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S.; DALL’ART. 8, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 5540/562 PF13-14 SP/BLP DEL 2.4.2014(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 30.4.2014) 2. RICORSO DEL SIGNOR FORNARELLI ORESTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 5540/562 PF13-14 SP/BLP DEL 2.4.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 30.4.2014) 3. RICORSO DELL’A.S. BARI AVVERSO LE SANZIONI: – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014; – AMMENDA DI € 7.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. VIGENTE, PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, SIG. VINELLA FRANCESCO; ED AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, SIG. FORNARELLI ORESTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. B, PARAGRAFO VII, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S.; DALL’ART. 8, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 5540/562 PF13-14 SP/BLP DEL 2.4.2014)–(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 30.4.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 311/CGF del 30 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 09 Ottobre 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL SIGNOR VINELLA FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. B, PARAGRAFO VII, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S.; DALL’ART. 8, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 5540/562 PF13-14 SP/BLP DEL 2.4.2014(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 30.4.2014) 2. RICORSO DEL SIGNOR FORNARELLI ORESTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 5540/562 PF13-14 SP/BLP DEL 2.4.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 30.4.2014) 3. RICORSO DELL’A.S. BARI AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014; - AMMENDA DI € 7.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. VIGENTE, PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, SIG. VINELLA FRANCESCO; ED AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, SIG. FORNARELLI ORESTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. B, PARAGRAFO VII, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S.; DALL’ART. 8, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 5540/562 PF13-14 SP/BLP DEL 2.4.2014)–(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 30.4.2014) Va preliminarmente ricordato in fatto che, con proprio memorandum, la società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. comunicava alla Co.Vi.So.C le risultanze delle verifiche da essa effettuate in relazione all’Associazione Sportiva Bari spa, poi dichiarata fallita, ed in particolare di aver riscontrato, in violazione dell’art. 85 N.O.I.F., il mancato versamento dei contributi INPS relativi alla mensilità di ottobre 2013 nel termine del 16.12.2013, e di aver altresì accertato che, in data 10.01.2014, il detto sodalizio aveva presentato istanza di rateazione del debito contributivo per il periodo 01.10.13/31.12.13, accolta dall’Istituto il 17.01.2014. La Co.Vi.So.C. trasmetteva la notizia come sopra ricevuta alla Procura Federale unitamente a dichiarazione sottoscritta dai dott.ri Francesco Vinella ed Oreste Fornarelli, nella rispettiva qualità di Amministratore Unico e Presidente del Collegio Sindacale, con la quale veniva attestato che, alla ata del 16.12.2013, la soc. Bari aveva effettuato tutti i versamenti dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti a tesserati, dipendenti e collaboratori del settore sportivo. La Procura Federale, sulla base di tali documentali risultanze, in data 02.04.2014, deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il dott. Francesco Vinella per violazione dell’art. 85, lett. b, par. VII) N.O.I.F. in relazione all’art. 10 comma 3 C.G.S. per non aver documentato l’intervenuto pagamento contributi INPS; il dott. Francesco Vinella ed il dott. Oreste Fornarelli per violazione dell’art. 8 comma 1 C.G.S. per la produzione della dichiarazione non veridica; la Soc. Bari S.p.A. per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante p.t. ed al Presidente del Collegio sindacale. Convocate le parti innanzi la Commissione Disciplinare Nazionale per la seduta del 30.04.2014, in quella sede la Procura Federale sollecitava le sanzioni di inibizione per mesi tre e due rispettivamente per il Vinella ed il Fornarelli, e di un punto di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva, oltre € 7.000,00 di ammenda per la società Bari. Gli incolpati svolgevano adeguate difese, scritte ed orali, sostenendo l’inesistenza di violazioni e l’inconsistenza degli addebiti; la Commissione, di prime cure, ritenendo fondato il deferimento, così provvedeva: “Infligge al sig. Vinella l’inibizione per mesi tre, al sig. Fornarelli l’inibizione per mesi due ed alla AS Bari spa la penalizzazione di punti uno in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di € 7.000,00”. Avverso la detta statuizione, previ rituali preannunci, hanno proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale sia, con unico atto, i dott.riVinella e Fornarelli deducendo i motivi in appresso esaminati, sia la curatela del fallimento Associazione Sportiva Bari Società per azioni, eccependo, a sua volta, quanto in seguito considerato. Nella seduta del 23.05.2014 u.s. la Corte, previa riunione dei reclami, impregiudicata ogni valutazione di rito e di merito, ordinava alla più diligente delle parti reclamanti di produrre, entro il termine del 28 maggio 2014, completa documentazione in ordine all’istanza di rateazione, al suo accoglimento, alle relative modalità, agli importi pagati con distinzione fra quanto versato a titolo di sorte e quanto a titolo di interessi ed accessori, rinviando la trattazione dei reclami alla seduta del 30.05.2014. Acquisita la richiesta documentazione, i reclami riuniti venivano discussi nella riunione come sopra fissata; all’esito della relativa Camera di consiglio, la Corte respingeva tutte le impugnazioni. Ancorchè rubricato con il più alto numero progressivo, ritiene la Corte di dover esaminare per primo il ricorso del Fallimento Bari in relazione alla maggiore afflittività della sanzione irrogata nei confronti del sodalizio rispetto a quella inflitta ai due dirigenti. Secondo la curatela, l’art. 85 N.O.I.F. non sarebbe applicabile alla fattispecie in quanto l’A.S. Bari in bonis, dopo aver tempestivamente ottemperato al pagamento di quant’altro previsto dalla norma in richiamo, avendo richiesto ed ottenuto dall’INPS di accedere al beneficio della rateazione per periodi vari, fra i quali la mensilità di ottobre 2013 in contestazione, avrebbe regolarizzato la propria posizione contributiva “anche per i mesi di settembre e ottobre 2013” e, pertanto, in conseguenza dell’inesistente inadempimento nei confronti dei contributi, la decisione di prime cure dovrebbe venir riformata. Il motivo così formulato è manifestamente infondato: contrariamente all’assunto di parte risulta indubbiamente violata la disposizione contestata dalla Procura Federale, pacificamente certificando gli atti processuali che “entro il giorno 16 del secondo mese successivo”, e cioè entro il 16.12.2013, i dovuti contributi INPS non erano stati assolti e nemmeno era stata avanzata istanza di rateazione, restando irrilevante a fini disciplinari la sua successiva proposizione. Ed invero, non può trascurarsi in proposito il dettato regolamentare del citato art. 85 N.O.I.F. laddove prevede che “in caso di accordi per rateazioni e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute”. Orbene, dalla documentazione in atti, ed in particolare dalle acquisizioni disposte da questa Corte con l’ordinanza istruttoria, risultano anzitutto precedenti inadempienze contributive del sodalizio barese, la cui definizione è intervenuta con rateazione solo inizialmente rispettata, con conseguente decadenza dal beneficio del pagamento dilazionato, successivamente sanata con ulteriore piano di rateazione della contribuzione totalmente rispettato, si da consentire l’accesso alla proposizione della nuova domanda di pagamento rateizzato dei contributi stessi, appunto quella per cui è processo. Dalla stessa documentazione è poi ulteriormente emerso che tale domanda di rateazione è stata proposta – e quindi accolta- successivamente, alla scadenza del termine fissato per il pagamento del contributo, il cui superamento appare manifestamente indubitabile. Le acquisite risultanze certificano poi che società ancora in bonis, dopo aver soddisfatto le prime due rate, non ha più adempiuto – anzi ha deliberato di non più soddisfare - il pagamento delle successive, ancorchè nell’apprezzabile intento di non violare la par condicio fra creditori aventi lo stesso grado. Da quanto precede discende l’infondatezza del proposto reclamo nella parte appena considerata. In ordine alla responsabilità conseguente all’inveridica attestazione datata 16.12.2013, il Fallimento reclamante eccepisce che tale dichiarazione, comunicata a mezzo PEC il 10.01.2014, non conterrebbe dichiarazioni false in quanto “con la stessa l’A.S. Bari spa comunicava di aver proceduto, in data 10 gennaio 2014 ad effettuare le disposizioni di pagamento relative al debito contributivo (contestato) pur riportando il modulo prestampato… la data del 16 dicembre 2013”. Secondo il reclamante, l’indicazione di data diversa (16.12.2013) da quella dell’effettivo invio (10.01.2014) escluderebbe qualsiasi responsabilità, trattandosi di modulo già predisposto dalla F.I.G.C. ed immodificabile, mentre l’invio tramite PEC con le allegate disposizioni di pagamento, pacificamente avvenuto il 10.01.2014, determinerebbe la veridicità della dichiarazione resa dal sodalizio sia in relazione al contenuto che alla data. Le argomentazioni così svolte non paiono meritevoli di accoglimento in quanto, come correttamente rilevato dall’impugnata decisione, la sottoscrizione apposta in calce all’autocertificazione ne fa assumere al sottoscrittore piena e totale paternità anche in relazione alla data, mentre la successiva comunicazione del gennaio 2014 si mostra ininfluente rispetto alla contestazione mossa relativa alla non veridicità di un atto che, sostanzialmente, nemmeno viene contestata dalla curatela appellante ricorrendo, quest’ultima, quale argomento difensivo, alla deduzione concernente la precostituzione dello stampato da parte dell’Organo federale. Del resto, la predisposizione da parte F.I.G.C. dell’attestato, con particolare riferimento alla data, persegue proprio le finalità che l’appello vorrebbe eliminare: consentire, cioè, quei controlli penetranti e periodici in ambito professionistico annunciati dalla stessa intestazione del titolo VI delle N.O.I.F. – nel quale si comprende l’art. 85 in controversia – qualificata non a caso: “Controlli sulla gestione economica finanziaria delle Leghe e delle società professionistiche”. Supporre che la trasmissione dell’attestazione in parola in data diversa da quella risultante dall’atto sarebbe sufficiente ad eliminarne l’inveridicità, equivarrebbe a consentire alle società inammissibile alterazione delle previsioni regolamentari, con conseguente sottrazione agli obblighi dalle stesse disciplinati, modificazione che, indiscutibilmente, non può nemmeno venir ipotizzata. La Corte ritiene altresì di non condividere la censura svolta degli appellanti nei confronti della motivazione della Commissione Disciplinare Nazionale laddove assume che “la responsabilità diretta della Società, connaturata al compimento di fatti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal legale rappresentante è indifferente alle vicende modificative e/o estintive di chi riveste tale qualità…”. Ed invero, diversamente opinando e, quindi, condividendo l’assunto del Fallimento appellante, si perverrebbe alla davvero inaccettabile soluzione in virtù della quale, sostituendo il soggetto titolare della legale rappresentanza della società, verrebbe meno il fatto disciplinarmente rilevante: siffatta conclusione non può venir condivisa, tanto meno dagli Organi di Giustizia federali. Del tutto privo di pregio, infine, è il riferimento alla precedente decisione di questa Corte di cui al Com. Uff. n. 140 del 26.01.2010, con la quale è stato ritenuto che “nell’ipotesi di trasferimento ad altra società del titolo sportivo e del parco giocatori in seguito all’acquisizione del complesso aziendale della precedente società, non è possibile configurare una responsabilità diretta della nuova società per fatti ascrivibili alla responsabilità del presidente della preesistente società”. Tale principio è stato affermato in controversia avente caratteristiche profondamente diverse da quella presente: in quella occasione, infatti, la nuova società non aveva avuto alcuna notizia della pendenza di un procedimento disciplinare in quanto la relativa contestazione le era stata direttamente notificata; nella fattispecie, al contrario, la contestazione è intervenuta nei confrontidella società prima della declaratoria fallimentare, con la conseguenza che la Curatela era – o doveva essere - perfettamente informata delle violazioni contestate, come del resto certifica la delibera assembleare del 24.02.2014 che ha stabilito di non dar corso al pagamento delle ulteriori rate concernenti i contributi INPS. Infine,ancor meno condivisibile è l’eccezione, peraltro semplicemente sollevata e non adeguatamente argomentata, in virtù della quale andrebbe considerato che “nel tempo trascorso fra la discussione del deferimento ed il provvedimento (di primo grado) è stato pubblicato un nuovo avviso di vendita del complesso aziendale dell’A.S. Bari S.p.A. a seguito dell’aggiudicazione del quale la nuova società si troverebbe a subire le conseguenze negative del provvedimento impugnato”. Alla reiezione di tale censura, resta sufficiente richiamare le considerazioni sopra rassegnate a proposito dell’inapplicabilità alla presente fattispecie del precedente di questa Corte, impropriamente invocato dalla Curatela. Passando al reclamo proposto dai dirigenti, anche lo stesso appare infondato e va pertanto disatteso. Con un primo motivo di gravame i ricorrenti deducono violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, argomentando che il primo giudice avrebbe posto a base delle proprie statuizioni fatti diversi da quelli contestati dalla Procura Federale. Assumono in proposito i dott.riVinella e Fornarelli, di non aver potuto attendere alla propria difesa in quanto il patrocinio si sarebbe svolto sui fatti contestati, mentre la sanzione sarebbe intervenuta in relazione a circostanze diverse. Invocando l’art. 32 n. 5 C.G.S. laddove dispone: “con il deferimento la Procura Federale…… formula i capi di incolpazione”, i reclamanti eccepiscono che l’invio della dichiarazione non veritiera, intervenuto il 10.01.2014, superebbe il contenuto della dichiarazione stessa datata 16.12.2013. A parere della Corte, la complessa argomentazione appena riassunta non appare convincente dal momento che – come già motivato - il successivo invio del documento datato 16.12.2013 non altera nè i contenuti dello stesso e tanto meno l’oggetto del deferimento, relativo, appunto, alla falsità delle attestazioni dell’atto trasmesso alla Co.Vi.So.C. La sollevata doglianza, infatti, fà leva sulla circostanza che, in motivazione, la dichiarazione inveridica non viene individuata con la data risultante dal documento, bensì con quella in cui lo stesso è pervenuto alla Co.Vi.So.C, consentendo agli appellanti di eccepire che oggetto di statuizione sarebbero affermazioni rese nel gennaio 2014 e non nel dicembre precedente. Tale capziosa argomentazione non può venir condivisa in quanto il riferimento motivazionale è manifestamente rivolto solo e soltanto ad individuare il documento considerato, non certo a spostare i termini della contestazione che risulta sempre costituita dal contenuto e dalla data della dichiarazione sottoscritta dall’Amministratore Unico e dal Presidente del Collegio sindacale della soc. Bari. Con successivo motivo di gravame i dott.riVinella e Farinelli ritengono inesistente la violazione loro attribuita assumendo che “all’avvenuto pagamento del debito contributivo è equiparata l’ammissione al beneficio del rateizzo”. Tale equiparazione, ad avviso del Giudicante, potrebbe essere considerata – in particolare nel presente procedimento - solo allorquando il rateizzo fosse stato concesso - ed ancor più consentito – precedentemente alla scadenza del termine, circostanza che nel caso di specie non si è verificata. Invero, la normativa federale disciplinante rateazioni, transazioni e dilazioni prevede espressamente la prova documentale dell’intervenuto pagamento di tutte le rate scadute, circostanza da escludere nella presente controversia proprio per l’espressa volontà dell’organo assembleare della società barese che, sia pure per l’apprezzata finalità di non violare la par condicio creditorum, ha disposto la sospensione del pagamento delle rate non ancora scadute. L’intervenuta eccepita “regolarizzazione del debito” non trova, dunque, alcun conforto nelle risultanze processuali che, al contrario, la escludono, rendendo legittima la sanzione inflitta e corretta la decisione impugnata in quanto la vigente normativa, per le considerazioni appena rese, non appare rispettata. Per questi motivi la C.G.F., respinge i ricorsi riuniti nn. 1), 2) e 3), come sopra rispettivamente proposti dal Sig. Vinella Francesco, dal Sig. Fornarelli Oreste e dall’A.S. Bari S.p.A. di Bari. Dispone incamerarsi le relative tasse reclamo.
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