F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 311/CGF del 30 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 09 Ottobre 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO DELLA S.S. LAZIOS.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. IGLI TARE; PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1, CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 1 CGS; – AMMENDA € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 4358/634PF12-13/SP/BLP DEL 17.2.2014) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale– Com. Uff. n. 79/CDN del 16.5.2014) 5. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALEAVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI: – DIAKHITÉ MODIBO (ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO S.S. LAZIO SPA) PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 10, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO AGENTI; – SENSIBILE PASQUALE, DIRETTORE SPORTIVO DELLA SAMPDORIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 1 DEL C.G.S.; – LEONE LUCA, DIRETTORE SPORTIVO DELLA VIRTUS LANCIANO E DI MENNO DI BUCCHIANICO CLAUDE ALAIN, AMMINISTRATORE UNICO DELLA DETTA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 1 DEL C.G.S.; – ZARBANO ALESSANDRO, AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ GENOA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 1 DEL C.G.S. AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ: – U.S. SAMPDORIA SPA, S.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE; – VIRTUS LANCIANO 1924 SRL, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 E 2, C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE ED AL PROPRIO DIRIGENTE; – GENOA CRICKET AND F.C. SPA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO (NOTA N. 4358/634PF12-13/SP/BLP DEL 17.2.2014) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.79/CDN del 16.5.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 311/CGF del 30 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 09 Ottobre 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO DELLA S.S. LAZIOS.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. IGLI TARE; PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1, CGS, IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 1 CGS; - AMMENDA € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 4358/634PF12-13/SP/BLP DEL 17.2.2014) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale– Com. Uff. n. 79/CDN del 16.5.2014) 5. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALEAVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI: - DIAKHITÉ MODIBO (ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO S.S. LAZIO SPA) PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 10, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO AGENTI; - SENSIBILE PASQUALE, DIRETTORE SPORTIVO DELLA SAMPDORIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 1 DEL C.G.S.; - LEONE LUCA, DIRETTORE SPORTIVO DELLA VIRTUS LANCIANO E DI MENNO DI BUCCHIANICO CLAUDE ALAIN, AMMINISTRATORE UNICO DELLA DETTA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 1 DEL C.G.S.; - ZARBANO ALESSANDRO, AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ GENOA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 1 DEL C.G.S. AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ: - U.S. SAMPDORIA SPA, S.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE; - VIRTUS LANCIANO 1924 SRL, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 E 2, C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE ED AL PROPRIO DIRIGENTE; - GENOA CRICKET AND F.C. SPA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO (NOTA N. 4358/634PF12-13/SP/BLP DEL 17.2.2014) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.79/CDN del 16.5.2014) Con atto del 17.2.2014, prot. 4358/634pf12-13/SP/blp, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale: - Vinetot Kevin Mathieu, all’epoca dei fatti calciatore tesserato fino al 31.07.2012 per la Società Genoa Cricket And FC Spa e dall’1.08.2012 in prestito per la Società FC Crotone Srl; - Cabeccia Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato fino al 22.08.2012 per la Società FC Crotone Srl e dal 23.08.2012 in prestito per la Società SEF Torres 1903 Srl; - Diakhité Modibo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SS Lazio Spa; - Sensibile Pasquale, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo e Legale rappresentante della Società US Sampdoria Spa; - Leone Luca, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo e Legale rappresentante della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl; - Di Menno Di Bucchianico Claude Alain, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl; - Zarbano Alessandro, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Genoa Cricket And FC Spa; - Tare Igli, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società SS Lazio Spa; - la Società US Sampdoria Spa; - la Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl; - la Società Genoa Cricket and FC Spa; - la Società SS Lazio Spa; per rispondere: - Vinetot Kevin Mathieu della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10, comma 1, del CGS in relazione all’art. 21, comma 2, del Regolamento Agenti, per essersi avvalso di un soggetto non autorizzato (poiché sospeso) nelle trattative evidenziate in atti e, comunque per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare che l’agente Savini fosse fornito di regolare licenza, al momento del conferimento del relativo mandato, in quanto sospesa per motivi disciplinari nonché della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS, per avere consentito che venisse fatto uso di atticon la propria sottoscrizione non veridica. - Cabeccia Marco della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10, comma 1, del CGS in relazione all’art. 21, comma 2, del Regolamento Agenti, per essersi avvalso di un soggetto non autorizzato (poiché sospeso) nelle trattative evidenziate in atti e, comunque per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare che l’agente Savini fosse fornito di regolare licenza, al momento del conferimento del relativo mandato, in quanto sospesa per motivi disciplinari. - DiakhitéModibo della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10, comma 1, del CGS in relazione all’art. 21, comma 2, del Regolamento Agenti, per essersi avvalso di un soggetto non autorizzato (poiché sospeso) nelle trattative evidenziate in atti e, comunque per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare che l’agente Savini fosse fornito di regolare licenza, al momento del conferimento del relativo mandato, in quanto sospesa per motivi disciplinari. - Sensibile Pasquale, D.S. della Sampdoria, della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 10 comma 1 del CGS, per avere, nella trattativa avente ad oggetto il trasferimento del giocatore Emanuele Testardi, trattato con l’agente Savini nel mese di agosto dell’anno 2012, nonostante la licenza di costui fosse sospesa dalla C.D.N., CU n. 5/CDN del 19.07.2012, dal 18.07.2012 a tutto il 26.09.2012. - Leone Luca, D.S. della Virtus Lanciano e Di Menno di Bucchianico Claude Alain, amministratore unico della detta Società, della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 10 comma 1 del CGS, per avere, nella trattativa avente ad oggetto il trasferimento del giocatore Testardi, trattato con l’agente Savini nel mese di agosto dell’anno 2012, nonostante la licenza di costui fosse sospesa dalla C.D.N., CU n. 5/CDN del 19.07.2012, dal 18.07.2012 a tutto il 26.09.2012. - Zarbano Alessandro, amministratore delegato della Società FC Genoa, della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 10 comma 1 del CGS, per avere, nella trattativa avente ad oggetto il trasferimento del giocatore Vinetot, trattato con l’agente Savini nel mese di luglio dell’anno 2012 e sino all’1.08.2012, nonostante la licenza di costui fosse sospesa dalla C.D.N., CU n. 5/CDN del 19.07.2012, dal 18.07.2012 a tutto il 26.09.2012. - Tare Igli, D.S. della SS Lazio, della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 10 comma 1 del CGS, per avere, nella trattativa avente ad oggetto prima il rinnovo del contratto e, di seguito, il trasferimento ad altra Società del calciatore Mobido Diakhité, trattato con l’agente Savini nel mese di agosto dell’anno 2012, nonostante la licenza di costui fosse sospesa dalla C.D.N., CU n. 5/CDN del 19.07.2012, dal 18.07.2012 a tutto il 26.09.2012. - La Società UC Sampdoria Spa, della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante Pasquale Sensibile. - La Società SS Virtus Lanciano Srl, della violazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del CGS per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante Claude Alain Di Menno di Bucchianico e per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio dirigente Luca Leone. - la Società Genoa C. FC Spa, della violazione di cui all’art. 4, comma 1 del CGS per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante Alessandro Zarbano. - La Società SS Lazio Spa, della violazione di cui all’art. 4, comma 2, del CGS per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio dirigente Igli Tare. Con decisione pubblicata su CU 79/CND del 16.5.2014, la Commissione Disciplinare Nazionale, in parziale accoglimento del deferimento, da una parte, ha irrogato ai deferiti Igli Tare e Società SS Lazio Spa le sanzioni rispettivamente della inibizione di mesi 1 (uno) e della ammenda di €. 10.000,00 (€ diecimila/00); dall’altra, ha prosciolto da ogni addebito il calciatore ModiboDiakhité, i dirigenti Pasquale Sensibile, Luca Leone, Claude Alain Di Menno Di Bucchianico, Alessandro Zarbano, nonché le Società US Sampdoria Spa, SS Virtus Lanciano 1924 Srl e Genoa Cricket and FC Spa. La Commissione, rilevato preliminarmente che l’esecuzione della sanzione in danno del Savini ha cominciato effettivamente a decorrere, ex art. 35.4 CGS, dal giorno successivo a quello della comunicazione del provvedimento disciplinare presso il domicilio del medesimo agente (in data 27.07.2012 veniva comunicato al deferito Savini il provvedimento di applicazione della sanzione ex art. 23 CGS disposto dalla Commissione disciplinare nazionale di cui al CU n. 5/CDN del 19.7.2012), e ciò in ragione del combinato disposto degli articoli 22.11 e 35.4 CGS, ha ritenuto che le trattative eventualmente compiute con l’agente prima ancora che venisse a perfezionarsi la detta notifica non avrebbero potuto assurgere a condotta punibile. Pertanto, con riferimento alle trattative aventi ad oggetto la posizione del Testardi e, in particolare, il trasferimento e la stipula del contratto di prestazione sportiva sottoscritto con la Virtus Lanciano in data 19.07.2012, la Commissione, verificato come le stesse fossero antecedenti rispetto al giorno in cui si è perfezionata la notifica del provvedimento disciplinare in danno dell’agente Savini, ha ritenuto non punibili i dirigenti coinvolti in tale trattativa così come le rispettive Società, US Sampdoria e SS Virtus Lanciano. Quanto a Zarbano Alessandro, all’epoca dei fatti A.D. della Società FC Genoa, la Commissione ha ritenuto di non individuare condotte a suo carico rilevanti sul piano disciplinare, non essendo stati accertati contatti effettivi tra il dirigente genoano ed il Savini, agente del calciatore Vinetot. E ciò in ragione delle dichiarazioni dello stesso Savini il quale ha affermato che, nel periodo in cui risultava colpito dalla sanzione, ebbe contatti con i soli dirigenti del Crotone, i quali, a loro volta, nulla di specifico ebbero a riferire in relazione alla presenza dello Zarbano in occasione del perfezionamento della variazione di tesseramento del calciatore. Diversamente, per quanto riguarda il Tare, la Commissione ha invece ritenuto rilevanti sul piano disciplinare i contatti tra il medesimo e l’agente Savini; contatti che il dirigente della SS Lazio ha espressamente affermato avere intrattenuto, in relazione alla posizione del calciatore Diakhitè, in un periodo in cui la licenza dell’agente risultava certamente sospesa per motivi disciplinari (la chiamata telefonica risale al 29.8.2012). All’accertamento della responsabilità del Tare è conseguita la responsabilità delle società Lazio. Quanto al calciatore Diakhitè, la Commissione ha ritenuto di non dovere irrogare alcuna sanzione non essendo stata raggiunta la prova della consapevolezza del medesimo circa i contatti tra il dirigente Tare e l’agente Savini in relazione al suo contratto, tanto più che il medesimo calciatore non era stato neanche convocato dalla Procura Federale per essere ascoltato in ordine ai fatti contestati al dirigente Tare. Avverso tale decisione hanno proposto ritualmente appello sia il Tare e la società SS Lazio, nella parte in cui irroga sanzioni nei loro confronti, sia il Procuratore Federale nella parte in cui proscioglie tutti gli altri deferiti. Con il proprio appello, il Tare e la società Lazio censurano la decisione della CDN per non avere adeguatamente considerato che al tempo del contatto telefonico tra il Tare ed il Savini, il calciatore Diakhitè era assistito da altro agente (Sig. Pino Letterio) e che, in ogni caso, l’isolato contato telefonico tra i due non poteva rappresentare una vera e propria trattativa rilevante sotto il profilo disciplinare contestato, essendosi trattato, piuttosto, “di una comunicazione in attesa di una risposta che avrebbe potuto aprire una trattativa”;trattativa che in concreto non si sarebbe intavolata proprio in ragione del contenuto del sms di risposta del Savini che escluse la disponibilità del calciatore al trasferimento. Dal canto suo, la Procura federale ha proposto appello riproponendo gli argomenti già affermati davanti al primo Giudice secondo i quali i comportamenti dei tesserati, con riferimento alle trattative aventi ad oggetto la posizione Testardi e, in particolare, il trasferimento e la stipula del contratto di prestazione sportiva sottoscritto con la Virtus Lanciano in data 19.07.2012, sarebbero anch’essi sanzionabili perché compiuti durante un arco di tempo in costanza del quale la licenza dell’agente Savini doveva considerarsi già sottoposta a sospensione in ragione del provvedimento di applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, disposto dalla CDN in data 18.7.2012 e riprodotto nella decisione pubblicata su CU n. 5/CDN del 19.7.2012. Secondo la Procura, infatti, in caso di provvedimento ex art. 23 CGS la sanzione sarebbe immediatamente esecutiva a prescindere dalla comunicazione che l’art. 35.4.1 CGS, in combinato con l’art. 38.8 CGS, stabilisce debba avvenire ai fini dell’esecuzione della sanzione nei casi in cui il provvedimento disciplinare segua un deferimento della Procura federale; norma che, in tal caso, non troverebbe applicazione attesa la specificità del procedimento ex art. 23 CGS, dal momento che l’ordinanza che dispone l’applicazione della pena su richiesta non è impugnabile e chiude il procedimento nei confronti del richiedente facendo quindi venire meno il rilievo di ogni successiva attività, compresa la comunicazione del provvedimento al deferito stabilita dagli artt. 35.4.1 e 38.8. CGS che non rileverebbero ai fini dell’esecutività della sanzione. Il Savini pertanto avrebbe dovuto essere considerato giuridicamente sospeso a far data dal giorno successivo a quello della pronuncia dell’ordinanza di cui all’art. 23 CGS e quindi dal 19.7.2012, con la conseguenza che la trattativa relativa al calciatore Testardi, riconducibile alla data del 20.7.2012, doveva essere considerata rilevante ai fini disciplinari nei confronti dei deferiti coinvolti in tale operazione. Secondo la Procura, la decisione della CDN sarebbe errata anche in relazione al dirigente del Genoa Zarbano con riferimento alla vicenda del calciatore Vinetot. Non sarebbe rispondente a realtà che il Savini per questa trattativa ebbe contatti coi soli dirigenti del Crotone, dal momento che lo Zarbano, per sua stessa ammissione, risulterebbe essere stato presente a Genova il 1.8.2012, luogo presso il quale risulterebbe essere stata sottoscritta dal Savini, e non dal Vionetot, la variazione di tesseramento del medesimo calciatore. La Corte ritiene di dovere preliminarmente riunire le impugnazioni in quanto proposte avverso la medesima decisione. Nel merito entrambi i ricorsi appaiono infondati. Quanto al ricorso del Tare e della SS Lazio, la Corte ritiene che le argomentazioni svolte in appello dai ricorrenti non introducano elementi che possano indurre a discostarsi dalla decisione della Commissione disciplinare nazionale la cui motivazione appare coerente con le norme di riferimento. E’ indubbio infatti che il Tare ebbe a contattare telefonicamente il Savini proprio sul presupposto che questi fosse interlocutore privilegiato nelle questioni riguardanti la posizione contrattuale del giocatore Diakhitè; del resto le stesse dichiarazioni rese dal Tare in sede di audizione confermano come il Tare abbia sempre inteso il Savini quale procuratore del Diakhitè (e di altri calciatori della Lazio Primavera) e di averlo incontrato in diverse occasioni nel periodo precedente la sospensione della licenza dell’agente per trattare il rinnovo di Diakhitè. Pertanto, a giudizio della Corte, anche l’ulteriore contatto del 29.8.2012, sebbene apparentemente isolato ed immediatamente esauritosi (con l’sms di risposta del Savini stesso) deve essere collocato nell’ambito di dinamiche tipiche dei rapporti tra società ed agente del calciatore la cui attività è proprio quella di curare gli interessi del calciatore e promuove i rapporti tra calciatore professionista e società “in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva, ovvero tra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione di contratto” (art. 3.1. Regolamento agenti calciatori). Pertanto la Corte ritiene corretta la decisione della CDN laddove ravvisa la responsabilità disciplinare del dirigente Tare per avere trattato gli aspetti contrattuali di un calciatore con agente la cui licenza era al momento sospesa. La decisione della CDN deve essere confermata anche con riferimento alla misura della sanzione. E ciò sebbene la CDN abbia erroneamente fatto riferimento all’art. 1.1. CGS e non, come avrebbe dovuto, all’art. 10.4 che, in combinato disposto con l’art. 10.1, prevede la sanzione minima dell’inibizione di mesi tre; norma che, per la sua specialità, avrebbe dovuto prevalere nel caso di specie (1. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art.1, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto. 2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devonoessere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe. … 4. ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5, che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi). Tuttavia, la Corte, rilevato che la fattispecie contestata non sia particolarmente grave (non può non avere il giusto peso il fatto che, nella circostanza, l’unico contatto provato resta la telefonata medesima e il conseguente sms di riscontro, cfr. decisione di primo grado), tenuto conto che si giudica di un fatto comunque sostanzialmente isolato al quale non è stato dato dalle parti alcun ulteriore seguito e che la Procura federale sul punto non ha proposto impugnazione, ritiene di potere confermare le sanzioni stabilite dal primo Giudice. Del pari il ricorso della Procura federale non merita accoglimento. Infatti anche l’ordinanza di cui all’art. 23 CGS soggiace alle norme in tema di comunicazione che dispongono (art. 35.4.1 CGS) che le decisioni degli Organi della giustizia sportiva emesse a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicate all’organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti a norma dell’art. 38, comma 8. Da ciò consegue che non possa nel caso di specie trovare applicazione la regola generale di cui all’art. 22.11 CGS secondo la quale proprio ad eccezione dei provvedimenti per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati (come nel caso de quo), tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale. Del resto, l’art. 23 CGS, che disciplina l’applicazione della sanzione a richiesta e non prevede che del provvedimento si dia lettura in udienza, non pone alcuna deroga ai principi appena enunciati. In mancanza di una esplicita deroga od eccezione, quindi, non può ritenersi che l’ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento ex art. 23 CGS si sottragga agli oneri generali di comunicazione – che nel caso di specie sono rappresentati dalla comunicazione diretta alla parte –- ed alle conseguenze che l’ordinamento a tali oneri riconduce. La Corte ritiene di dovere condividere la pronuncia della CDN anche con riferimento alla posizione del dirigente del Genoa calcio Sig. Zarbano. I soggetti ascoltati dalla Procura federale in sede di audizione hanno affermato tutti (in particolare Vrenna e Savini), coerentemente e senza contraddizioni, che il contratto economico con il calciatore Vinetot venne sottoscritto a Crotone il 1.8.2012 e che in quella occasione lo Zarbano non era presente. Al tempo stesso non è emerso alcun elemento che possa confermare la presenza del Savini a Genova al momento della sottoscrizione della variazione del tesseramento dello stesso calciatore. Il fatto poi che la variazione di tesseramento rechi anche la sottoscrizione dello Zarbano non ha alcuna rilevanza in assenza di una prova inconfutabile della contestualità delle diverse sottoscrizioni e che la sottoscrizione del Vinetot sia stata effettivamente apposta dal Savini in luogo del calciatore. Ma dagli atti tutto questo non risulta con la conseguenza che lo Zarbano non può essere giudicato punibile. Per questi motivi la C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 4) e 5) come sopra rispettivamente proposti dalla S.S. Lazio S.p.A. e dal Procuratore Federale, li respinge nei sensi di cui in motivazione. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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