F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/CSA del 26 Settembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CSA del 12 Ottobre 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GROSSETO/REGGIANA DEL 13.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 31/Div del 15.9.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/CSA del 26 Settembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CSA del 12 Ottobre 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GROSSETO/REGGIANA DEL 13.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 31/Div del 15.9.2014)
Con ricorso ritualmente proposto della U.S. Grosseto F.C. S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 31/DIV del 15.9.2014) con la quale, (seguito gara Grosseto/Reggiana del 13.9.2014) il Giudice Sportivo Presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha irrogato l'ammenda di € 1.500,00 “perché suoi sostenitori, durante la gara, intonavano cori offensivi verso le F.O.”. Con i morivi scritti ha eccepito, ex art. 16 C.G.S., la violazione del principio di proporzionalità
ed afflittività nella determinazione della sanzione e la mancata corretta valutazione delle attenuanti ex art. 13, comma 2, C.G.S. tenutosi conto che la Società, con nota 17/09/2014, pubblicata sul suo sito ufficiale, ha manifestato la propria dissociazione esprimendo il proprio rispetto nei confronti delle F.O.. Ha rilevato, pertanto, che, come refertato dal Commissario di Campo, ad intonare il coro, per pochi secondi, era stato una “sparuto gruppo” di propri sostenitori il che denotava una marginalità e limitata idoneità lesiva. A supporto della eccessività della sanzione irrogata dal G.S. ha richiamato precedenti e meno gravose decisioni in analoghe fattispecie. Ha, quindi, concluso richiedendo, in riforma del provvedimento impugnato, la riduzione della ammenda in misura di giustizia. Alla seduta del 26.9.2014, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – IIa Sezione – è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Il ricorso è parzialmente accolto per quanto di ragione. Osserva questa Corte che, come evidenziato nel referto del Commissario di Campo, si è trattato di un coro intonato, per pochi secondi, da uno sparuto e quindi di esigua consistenza, gruppo di sostenitori della ricorrente di talché deriva la non congruità della sanzione disciplinare irrogata.Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Grosseto F.C. di Grosseto, ridetermina la sanzione dell’ammenda a € 1.000,00. Dispone restituire la tassa reclamo.
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