F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/CSA del 31 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CSA del 12 Ottobre 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO CALC. TROIANIELLO GENNARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA MODENA/BOLOGNA DEL 24.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 37 del 26.10.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/CSA del 31 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CSA del 12 Ottobre 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO CALC. TROIANIELLO GENNARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA MODENA/BOLOGNA DEL 24.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 37 del 26.10.2014)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 26.10.2014, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Troianello Gennaro. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Modena/Bologna disputato il 24.10.2014, il Troianello, quale calciatore in panchina, rivolgeva a un Assistente un’espressione ingiuriosa. Avverso tale provvedimento il calciatore Troianello Gennaro ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 27.10.2014 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, in data 29.10.2014, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Troianello Gennaro dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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