F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/CFA del 06 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CFA del 13 Novembre 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO SIG. MURZI LUCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. – NOTA N. 7759/1660 PF 13-14 E NOTA 2/1060 PF 13-14 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Toscana – Com. Uff. n. 15 dell’11.9.2014) 3. RICORSO POL. ROCCASTRADA A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 800,00 E LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 INFLITTE ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2, ASCRITTA AI PROPRI TESSERATI – NOTA N. 7759/1660 PF 13-14 E NOTA 2/1060 PF 13-14 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Toscana – Com. Uff. n. 15 dell’11.9.2014) 4. RICORSO CALC. REGOLI LEONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 14 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.10 COMMA 2 C.G.S. – NOTA N. 7759/1660 PF 13-14 E NOTA 2/1060 PF 13-14 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Toscana – Com. Uff. n. 15 dell’11.9.2014)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003/CFA del 06 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CFA del 13 Novembre 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO SIG. MURZI LUCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. – NOTA N. 7759/1660 PF 13-14 E NOTA 2/1060 PF 13-14 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Toscana – Com. Uff. n. 15 dell’11.9.2014) 3. RICORSO POL. ROCCASTRADA A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 800,00 E LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 INFLITTE ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2, ASCRITTA AI PROPRI TESSERATI – NOTA N. 7759/1660 PF 13-14 E NOTA 2/1060 PF 13-14 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Toscana – Com. Uff. n. 15 dell’11.9.2014) 4. RICORSO CALC. REGOLI LEONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 14 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART.10 COMMA 2 C.G.S. – NOTA N. 7759/1660 PF 13-14 E NOTA 2/1060 PF 13-14 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Toscana – Com. Uff. n. 15 dell’11.9.2014) Con atto, spedito in data 15.9.14, il sig. Murzi Luciano, dirigente della Società Pol. Roccastrada A.S.D., ha proposto reclamo avverso la decisione Tribunale Federale Territoriale della Toscana (pubblicata sul Com. Uff. n. 15 dell’11.9.2014) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione di mesi 8 di inibizione. Con atto, spedito in data 15.9.2014, la Società Pol. Roccastrada A.S.D. ha proposto reclamo avverso la decisione Tribunale Federale Territoriale della Toscana (pubblicata sul Com. Uff. n. 15 dell’11.9.2014) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, è stata irrogata, a carico della reclamante, la sanzione dell’ammenda di € 800,00 nonché la penalizzazione di 10 punti in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2014/2015. Con atto, spedito in data 15.9.14, il sig. Regoli Leone, calciatore della Società Pol. Roccastrada A.S.D., ha proposto reclamo avverso la decisione Tribunale Federale Territoriale della Toscana (pubblicata sul Com. Uff. n. 15 dell’11.9.2014) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione della squalifica per 14 giornate effettive di gara. La decisione, impugnata con gli atti di reclamo (che, avendo il medesimo oggetto ed il medesimo contenuto, possono essere preliminarmente riuniti), ha riconosciuto la violazione, da parte del calciatore, sig. Regoli Leone, dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per avere disputato, senza essere tesserato, diversi incontri di calcio nella squadra della Società Pol. Roccastrada A.S.D. nella Stagione Sportiva 2013/2014. Con riferimento alla predetta vicenda, sono state deferiti anche il sig. Murzi Luciano, dirigente della Società Pol. Roccastrada A.S.D., per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per avere sottoscritto diverse distinte di gara nelle quali era inserito il nominativo del calciatore Regoli Leone, nonché la Società Pol. Roccastrada A.S.D. per responsabilità diretta ed oggettiva. Con i motivi di ricorso, tutti e tre i reclamanti, pur ammettendo la sussistenza delle violazioni contestate, chiedono una riduzione delle sanzioni irrogate, in considerazione del fatto che le stesse sarebbero da addebitare ad una mera dimenticanza e non alla volontà preordinata di impiegare un calciatore in posizione irregolare. I ricorsi in epigrafe si appalesano fondati per le ragioni che seguono. Dall’esame degli atti emerge chiaramente che il sig. Regoli Leone rappresenta per la Società Pol. Roccastrada A.S.D. un “calciatore storico”, essendo stato, più volte, tesserato per la predetta Società con alcune interruzioni (circostanza, quest’ultima, riconosciuta dallo stesso Tribunale Federale Territoriale). Alla luce di quanto sopra, appare credibile che il mancato tesseramento del predetto calciatore, per la stagione sportiva 2013/2014, sia addebitabile ad una mera dimenticanza ovvero ad una svista forse addebitale all’introduzione della nuova procedura di tesseramento; circostanza, quest’ultima, che, se non vale ad esonerare da responsabilità gli odierni reclamanti, giustifica una congrua riduzione delle sanzioni inflitte attesa l’assenza di una volontà preordinata all’impiego di un calciatore in posizione irregolare. Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi n. 2-3-4, come sopra rispettivamente proposti dal Sig. Murzi Luciano, dalla Pol. Roccastrada A.S.D. di Roccastrada (Grosseto) e dal calc. Regoli Leone, li accoglie e, per l’effetto, ridetermina le sanzioni inflitte nel modo seguente: - Murzi Luciano, mesi 6 di inibizione; - Pol. Roccastrada A.S.D., € 400,00 di ammenda e punti 5 di penalizzazione da scontarsi nella Stagione Sportiva 2014/2015; - Regoli Leone, 7 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi le tasse reclamo rispettivamente versate.
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