F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 23 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CSA del 14 Novembre 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. ASTENSE LIBERTAS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AOSTA CALCIO 511/ASD ASTENSE LIBERTAS DEL 28.9.2014 (Com. Uff. n. 072 Divisione Calcio A Cinque del 01.10.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 23 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CSA del 14 Novembre 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. ASTENSE LIBERTAS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AOSTA CALCIO 511/ASD ASTENSE LIBERTAS DEL 28.9.2014 (Com. Uff. n. 072 Divisione Calcio A Cinque del 01.10.2014) La società A.S.D. Astense Libertas ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello con atto del 2.10.2014 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”, avverso l’omologazione della gara Aosta Calcio 511/A.S.D. Astense Libertas. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, in data 20.10.2014, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Astense Libertas di Asti, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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