LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 108 del 17.11.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 4)RICORSO DEL CALCIATORE Pasquale DI LULLO/A.S.D.BOJANO CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 108 del 17.11.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 4)RICORSO DEL CALCIATORE Pasquale DI LULLO/A.S.D.BOJANO CALCIO Con reclamo del 7/3/2014 Pasquale Di Lullo esponeva di aver concluso un accordo economico con la A.S.D. Boiano Calcio per la stagione sportiva 2013-2014 prevedente un compenso di complessivi € 7.500,00 e concludeva chiedendo il pagamento dell'importo di €. 3.000,00. Questa Commissione, con decisione del 20/5/2014 dichiarava la sospensione-interruzione del procedimento per sopraggiunta dichiarazione di inattività della società A.S.D. Bojano Calcio La C.V.E., con decisione del 9/7/2014, annullava la pronuncia di prime cure sul rilievo che il provvedimento del C.U. n. 108 del 4/4/2014 del Dipartimento Interregionale si rea limitato a disporre l'esclusione della società dal campionato di serie D per l'anno 2014-2015, dovendosi, per l'effetto, escludere che tale esclusione comportasse, altresì, l'interruzione dell'affiliazione della società, sussistente solo a seguito di un formale provvedimento di revoca del Presidente Federale. Discende dalle superiori considerazioni che risulta accertato il credito del ricorrente risultando prodotto l'accordo economico concluso dal calciatore e non risultando, in difetto di costituzione della società, fatti modificativi e/o estintivi del credito della controparte. P.Q.M. La Commissione Accordi economici presso la L.N.D. dichiara accertato il credito di Pasquale Di Lullo nei confronti della A.S.D. Bojano Calcio nell'importo di €. 3.000,00. Ordina la restituzione al ricorrente della tassa di reclamo Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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