LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 108 del 17.11.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 12)RICORSO DEL CALCIATORE Luca IANNELLI/G.S.D.RAPALLOBOGLIASCO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 108 del 17.11.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 12)RICORSO DEL CALCIATORE Luca IANNELLI/G.S.D.RAPALLOBOGLIASCO Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 2/09/2014 il sig. Luca IANNELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società G.S.D.RAPALLOBOGLIASCO, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per €.4.300,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.700,00. Si rileva preliminarmente però che al ricorso non a stata allegata la ricevuta di ritorno in originale della racc. A.R. inviata alla società giusto quanto previsto dall'art. 25 bis del Regolamento L.N.D. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara inammissibile per violazione dell'art.25 bis del Regolamento L.N.D. il ricorso presentato dal Sig.Luca IANNELLI nei confronti della Società G.S.D.RAPALLO BOGLIASCO. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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