F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/TFN del 01 Dicembre 2014 (41) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FIORENZO SANTO RIVA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl – (nota n. 2883/36 pf14-15/SP/blp del 4.11.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018/TFN del 01 Dicembre 2014 (41) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FIORENZO SANTO RIVA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl - (nota n. 2883/36 pf14-15/SP/blp del 4.11.2014). La Procura federale, con atto del 4 novembre 2014, premettendo che la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, partecipante nella attuale stagione al Campionato di Divisione Unica LNP, non aveva depositato entro il termine del 30 giugno 2014 la fideiussione bancaria a prima richiesta di € 600.000,00 e che ciò, segnalatole dalla CO.VI.SO.C. con lettera del 5/7 agosto 2014, costituiva violazione degli adempimenti previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al campionato di cui sopra, pubblicato sul CU n. 144/A del 6 maggio 2014, ha deferito a questo Tribunale il Sig. Fiorenzo Santo Riva, quale amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, nonché la stessa Società Aurora Pro Patria Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 10, comma 3, CGS in relazione al Titolo l paragrafo l lettera D punto 7 del suddetto Sistema, quanto alla seconda della responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS per il fatto ascritto al suo legale rappresentante. I deferiti non hanno fatto pervenire a questo Tribunale scritti difensivi, né sono comparsi alla riunione odierna, nel corso della quale la Procura federale, richiamato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) a carico del Sig. Fiorenzo Santo Riva e della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica a carico della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione in corso. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue. Il punto 7 Titolo l par. l lett. D del Sistema delle Licenze Nazionali prevedono che la Società, entro il richiamato termine del 30 giugno 2014, deve depositare presso la Lega Nazionale Calcio Professionistico l’originale della garanzia a favore della medesima Lega da fornirsi esclusivamente a mezzo di fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 600.000,00 rilasciata da banche che figurino nell’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia, utilizzando il modello tipo reso noto dalla FIGC (punto 9). Siffatto Sistema prevede altresì che l’inosservanza del termine del 30 giugno 2014 per gli adempimenti indicati nel Titolo l (Criteri Legali ed Economico – Finanziari) prg. l lettera D punti da 1 a 10 costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata dagli organi della giustizia sportiva su deferimento della Procura federale con la penalizzazione di un punto in classifica per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2014/2015. Nel caso in esame risulta documentalmente accertato l’inadempimento della Società deferita di inosservanza del termine del 30 giugno 2014, atteso che la fideiussione bancaria è stata rilasciata il 15 luglio 2014 dalla Banca Popolare Milano a mezzo di sei garanzie di € 100.000,00 ciascuna ed è stata dalla Società depositata in pari data unitamente al ricorso da essa proposto innanzi la Co.Vi.So.C. avverso il provvedimento di diniego della Licenza. Il deferimento deve essere pertanto accolto, in uno alle sanzioni richieste dalla Procura federale, in quanto diretta conseguenza dell’accertata violazione. Difatti, è pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dal Sistema, che l’inosservanza del termine di adempimento anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica per ciascun inadempimento. In merito poi alla chiesta inibizione del rappresentante legale della Società deferita, si osserva che l’art. 10, comma 3, CGS, alla cui disciplina il deferimento si è richiamato, implica inequivocabilmente la responsabilità della persona che ricopre tale carica, alla quale deve essere ascritto il mancato adempimento, stante il principio della immedesimazione organica tra la società e coloro che la rappresentano, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nel Sistema delle Licenze Nazionali richiama di per sé l’art. 1, comma 1, CGS previgente, la cui violazione determina le sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati della società di cui all’art. 19 stesso Codice, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo lettera H), la cui quantificazione è rimessa al prudente apprezzamento dell’organo giudicante. É prassi di questo Tribunale accogliere la sanzione richiesta dalla Procura federale, pari a mesi 6 (sei) per il primo inadempimento ed a mesi 1 (uno) per ogni inadempimento successivo. P.Q.M. accoglie il deferimento; infligge al Sig. Fiorenzo Santo Riva, nella qualità in atti, la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) e alla Società Aurora Pro Patria Srl quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva in corso.
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