F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019/TFN del 01 Dicembre 2014 (94) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE TRAPANI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Paganese Calcio Srl), FRANCESCO MARRAZZO (all’epoca dei fatti vice Presidente della Società Paganese Calcio Srl), Società PAGANESE CALCIO Srl – (nota n. 1756/156 pf11-12 GT/dl del 17.10.2013).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019/TFN del 01 Dicembre 2014 (94) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE TRAPANI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Paganese Calcio Srl), FRANCESCO MARRAZZO (all’epoca dei fatti vice Presidente della Società Paganese Calcio Srl), Società PAGANESE CALCIO Srl - (nota n. 1756/156 pf11-12 GT/dl del 17.10.2013). Letti gli atti; Visto il deferimento della Procura federale disposto in data 17 ottobre 2013 nei confronti di: - Raffaele Trapani, Presidente all’epoca dei fatti della Paganese Calcio Srl e Francesco Marrazzo, Vice Presidente all’epoca dei fatti della Paganese Calcio Srl; per violazione dell’art. 1 del CGS, per avere Trapani Raffaele, nella sua qualità di Presidente della Paganese Calcio Srl e Marrazzo Francesco, nella sua qualità di Vice Presidente all’epoca dei fatti della Paganese Calcio Srl, violato i principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti riferibili all’attività sportiva, avendo gli stessi, con metodi camorristici (fatti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis del c.p. ed al fine di agevolare le relative attività criminali dell’organizzazione camorristica “omissis”>), in concorso con il Sindaco dell’epoca omissis ed ai pregiudicati omissis, imposto alla Società facente capo alla famiglia Panico il versamento, in favore della Paganese Calcio Srl, della somma di euro ventimila annui a titolo di sponsorizzazione, l’acquisto di cartelloni pubblicitari per un importo di euro cinquemila annui ed a Luca Panico, fratello di Amerigo, di acquistare l’uno per cento delle quote societarie della predetta Società sportiva, pari all’importo di euro diecimila negli anni dal 2006 al 2008; - Paganese Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta, per i comportamenti tenuti dal Presidente e legale rappresentante e dal Vice Presidente, come sopra descritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1 del CGS. Rilevato che in data 21 ottobre 2013 la Commissione Disciplinare Nazionale convocava i soggetti deferiti per l’udienza del 28 novembre 2013; considerato che nel corso di detta udienza, alla quale i soggetti deferiti partecipavano con il loro difensore, la Procura federale chiedeva un rinvio per attendere la conclusione del giudizio penale svoltosi dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore (proc. n. 320/12) strettamente connesso con i fatti oggetto del deferimento; preso atto che alla nuova riunione del 27 novembre 2014 è comparso il difensore dei soggetti deferiti che ha chiesto il proscioglimento degli stessi a seguito della sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore; ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Giammaria Camici il quale ha depositato copia integrale della sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore n. 337/13 con attestazione del passaggio in giudicato per quanto attiene il soggetto deferito Raffaele Trapani ed ha concluso rimettendosi alle decisioni del Tribunale in considerazione dei contenuti della citata sentenza; considerato che il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 337/13 ha assolto sia il Trapani che il Marrazzo da tutti i reati loro ascritti perché i fatti non sussistono; valutato che sul tema delle “sponsorizzazioni della Paganese” la sentenza si sofferma a lungo nel capo F per escludere ogni responsabilità in capo ai soggetti oggi deferiti; recepiti i contenuti della sentenza penale, conseguentemente anche in considerazione del comportamento processuale della Procura federale che si è limitato a produrre copia della sentenza penale rimettendosi alle decisioni di questo Tribunale non può che essere rigettato il deferimento nei confronti di tutti i soggetti deferiti P.Q.M. Rigetta il deferimento e, per l’effetto, proscioglie i soggetti deferiti da ogni addebito.
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