COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 16/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD ELICESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA AL CALCIATORE LALLI LUCA, ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA ELICESE / URSUS 1925 DISPUTATA IL 5.10.2014 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA (C.U. N°19 del 9.10.2014 COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 16/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD ELICESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA AL CALCIATORE LALLI LUCA, ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA ELICESE / URSUS 1925 DISPUTATA IL 5.10.2014 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA (C.U. N°19 del 9.10.2014 COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società ASD Elicese ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione di cui in epigrafe inflitta dal G.S. al calciatore Lalli Luca per aver quest’ultimo minacciato l’arbitro alla fine della gara. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto le parole rivolte al direttore di gara non contenevano minacce alla sua persona. Osserva il Tribunale che la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta non apparendo il fatto contestato di particolare gravità. Per quanto precede il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA di ridurre a due gare la squalifica inflitta la calciatore Lalli Luca. Dispone restituirsi la tassa versata.
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