COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 16/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ CARAMANICO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/4/2015 DEL CALCIATORE CONTI FRANCESCO, PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE VITALE ALESSIO, L’AMMENDA DI € 100,00, ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA CARAMANICO / CUGNOLI DISPUTATA IL 20.09.14 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE C (C.U. N°16 del 25.09.2014 COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 16/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ CARAMANICO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30/4/2015 DEL CALCIATORE CONTI FRANCESCO, PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE VITALE ALESSIO, L’AMMENDA DI € 100,00, ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA CARAMANICO / CUGNOLI DISPUTATA IL 20.09.14 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE C (C.U. N°16 del 25.09.2014 COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società Caramanico ha impugnato e chiesto l’annullamento o la riduzione delle sanzioni di cui in epigrafe inflitte dal G.S. al calciatore Conti Francesco per aver colpito con una lieve testata il direttore di gara, al calciatore Vitale Alessio per comportamento gravemente antisportivo nei confronti dello stesso e dell’ammenda a carico della Società per le minacce profferite nei confronti del direttore di gara da un tesserato non meglio identificato. Ha dedotto l’appellante l’erroneità e comunque l’eccessività delle sanzioni in quanto i fatti addebitati non si erano verificati e comunque il direttore di gara non aveva riportato danni e non vi era stato alcun intervento da parte delle forze dell’ordine presenti. In sede di supplemento di rapporto l’arbitro della gara ha confermato quanto in precedenza riferito precisando di essere stato lievemente spinto dal Vitale e di essere stato raggiunto con una testata dal Conti nella parte posteriore della testa. Osserva il Tribunale che le sanzioni inflitte devono essere confermate in quanto congrue ed adeguate al comportamento dei tesserati della società e ciò anche alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara in sede di supplemento. Per quanto precede il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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