COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 29/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. DINAMO CALCIO PESCARA AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA DI € 70,00; SQUALIFICA FINO AL 30.11.2014 DEL CALCIATORE ANDREA CERRETANI) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. DINAMO CALCIO PESCARA / ANGELESE, DISPUTATA IL 5.10.2014 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N°19 del 9.10.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°21 del 29/10/2014
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. DINAMO CALCIO PESCARA AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA DI € 70,00; SQUALIFICA FINO AL 30.11.2014 DEL CALCIATORE ANDREA CERRETANI) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. DINAMO CALCIO PESCARA / ANGELESE, DISPUTATA IL 5.10.2014 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N°19 del 9.10.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la società Dinamo Calcio Pescara ha impugnato i provvedimenti di cui sopra, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: Ammenda € 70,00 “Perché, nonostante le richieste del direttore di gara, un gruppo di tifosi sostava indebitamente nella zona adiacente gli spogliatoi, per tutta la durata della gara, senza conseguenze”; squalifica calciatore Cerretani Andrea: “Perché, dopo un gol subito dalla propria squadra, protestava e metteva in atto comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell'arbitro offendendolo e ingiuriandolo, offese che reiterava anche a fine gara”.
Ha dedotto l’appellante l’insussistenza dei fatti posti a base della sanzione pecuniaria e l’eccessività della squalifica inflitta al calciatore, il quale avrebbe protestato solo civilmente.
Osserva il Tribunale che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
Le sanzioni inflitte devono essere confermate, in quanto, dagli atti ufficiali in possesso di questo Tribunale, non vi è elemento alcuno che deponga a favore della tesi sostenuta dalla società.
A tale proposito occorre evidenziare che, in ogni caso, a prescindere dal numero delle persone che sostavano nei pressi dello spogliatoio (in numero di tre, secondo la società e in numero tale da formare un “gruppetto”, secondo l’arbitro), resta il fatto che tali persone si trovavano in una zona a loro non consentita, secondo quanto riferito dal direttore di gara, fonte di prova privilegiata.
Quanto alla sanzione inflitta al calciatore, la stessa deve essere considerata congrua, in quanto il Cerretani afferrava per la maglia il direttore di gara e, successivamente, lo spintonava (fatto non riportato nella decisione del primo giudice), oltre a rendersi responsabile degli ulteriori comportamenti contestati.
Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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