COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 06/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE ALFONSI DOMENICO SAVIO DELLA SOCIETA’ ATLETICO PRETURO AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE TURNI, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO PRETURO / VALLE ATERNO FOSSA , DISPUTATA IL 19.10.14 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE A (C.U. N°21 del 23.10.14 COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 06/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE ALFONSI DOMENICO SAVIO DELLA SOCIETA’ ATLETICO PRETURO AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE TURNI, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO PRETURO / VALLE ATERNO FOSSA , DISPUTATA IL 19.10.14 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE A (C.U. N°21 del 23.10.14 COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, il calciatore Alfonsi Domenico Savio ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione di cui in epigrafe inflitta dal G.S. al calciatore, perché da tergo spintonava all’arbitro, facendolo avanzare di alcuni metri. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, in quanto non si trattava di una spinta, ma di una semplice pacca non violenta, né intimidatoria. Osserva la Corte Sportiva Territoriale d’Appello che la sanzione deve essere confermata, giacché, dal rapporto arbitrale, si rileva che la spinta inferta dall’Alfonsi al direttore di gara è stata particolarmente violenta, anche se dalla decisione del primo giudice questo particolare non è stato evidenziato. Per quanto precede la Corte Sportiva Territoriale d’Appello, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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