COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 06/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE DI CANDIA NICOLA DELLA SOCIETA’ A.S.D. VACRI CALCIO, AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI TURNI, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING FRANCAVILLA / VACRI CALCIO, DISPUTATA IL 12.10.14 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. N°20 del 16.10.14 COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 06/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE DI CANDIA NICOLA DELLA SOCIETA’ A.S.D. VACRI CALCIO, AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI TURNI, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING FRANCAVILLA / VACRI CALCIO, DISPUTATA IL 12.10.14 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. N°20 del 16.10.14 COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, il calciatore Di Candia Nicola ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione di cui in epigrafe inflitta dal G.S. al calciatore, perché, a gioco fermo, sputava contro un avversario, colpendolo anche con un calcio, circostanza che provocava la reazione degli avversari, dando luogo a una rissa. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, in quanto il comportamento non regolamentare addebitato era frutto di una reazione a un fallo di gioco particolarmente maldestro e plateale, mentre la circostanza dello sputo non si sarebbe verificata. Osserva la Corte Sportiva Territoriale d’Appello che la sanzione inflitta deve essere integralmente confermata, in quanto congrua ed adeguata a quanto riportato con precisione nel rapporto arbitrale, fonte di prova privilegiata a fini del decidere, mentre la versione dei fatti fornita dall’appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali in possesso del Comitato. Ciò anche in considerazione del fatto che questa Corte ha sempre ritenuto lo sputo un contegno particolarmente riprovevole e, come tale, da sanzionare adeguatamente. Per quanto precede la Corte Sportiva Territoriale d’Appello, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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