COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 13/11/2014 Delibere del Tribunale Federale a livello Territoriale DEL SIG. PAOLONE MARCO TULLIO, TESSERATO NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA COME CALCIATORE E COME DIRETTORE SPORTIVO PER LA SOCIETÀ A.S.D. BISENTI, PER AVERE, NEI GIORNI 13 E 26 APRILE 2014, A SEGUITO DELLA GARA CASTILENTI / BISENTI DEL 13.4.2014 ESPRESSO, A MEZZO FACEBOOK ALL’ARBITRO DELLA GARA SIG. NICOLINI STEFANO DELLA SEZIONE A.I.A. DI TERAMO, NONCHÉ PER AVERE TACIUTO, DURANTE L’AUDIZIONE CON IL COLLABORATORE DELLA PROCURA FEDERALE, DELLA CIRCOSTANZA DI AVERE MANDATO UN ALTRO MESSAGGIO OFFENSIVO OLTRE A QUELLI DI CUI AL SUPPLEMENTO DI RAPPORTO DI CUI SOPRA, INTEGRANDO, COSÌ, LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. E DEI PRINCIPI DI PROBITÀ, LEALTÀ E CORRETTEZZA IVI CONTENUTI, NONCHÉ DELL’ART. 5, COMMI 1 E 4, C.G.S.; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. BISENTI CALCIO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., PER LA CONDOTTA SCORRETTA POSTA IN ESSERE AL PROPRIO TESSERATO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 13/11/2014 Delibere del Tribunale Federale a livello Territoriale DEL SIG. PAOLONE MARCO TULLIO, TESSERATO NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA COME CALCIATORE E COME DIRETTORE SPORTIVO PER LA SOCIETÀ A.S.D. BISENTI, PER AVERE, NEI GIORNI 13 E 26 APRILE 2014, A SEGUITO DELLA GARA CASTILENTI / BISENTI DEL 13.4.2014 ESPRESSO, A MEZZO FACEBOOK ALL’ARBITRO DELLA GARA SIG. NICOLINI STEFANO DELLA SEZIONE A.I.A. DI TERAMO, NONCHÉ PER AVERE TACIUTO, DURANTE L’AUDIZIONE CON IL COLLABORATORE DELLA PROCURA FEDERALE, DELLA CIRCOSTANZA DI AVERE MANDATO UN ALTRO MESSAGGIO OFFENSIVO OLTRE A QUELLI DI CUI AL SUPPLEMENTO DI RAPPORTO DI CUI SOPRA, INTEGRANDO, COSÌ, LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. E DEI PRINCIPI DI PROBITÀ, LEALTÀ E CORRETTEZZA IVI CONTENUTI, NONCHÉ DELL’ART. 5, COMMI 1 E 4, C.G.S.; - DELLA SOCIETÀ A.S.D. BISENTI CALCIO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., PER LA CONDOTTA SCORRETTA POSTA IN ESSERE AL PROPRIO TESSERATO Con nota del 08.08.14, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito all’allora Commissione Disciplinare il Sig. Paolone Marco Tullio, nella spiegata qualità, nonché la A.S.D. Bisenti, per le contestazioni sopra specificate. Con raccomandata a.r. del 17.9.14 e regolarmente notificata a mezzo posta, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 10.11.14, alle ore 17,00, con relativo termine a difesa nei dieci giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi. A tale udienza di trattazione compariva, per la Procura Federale, l’Avv. Massimiliano Di Francesco, mentre nessuno compariva per i soggetti deferiti. Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo ampia discussione, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: mesi 6 di squalifica Paolone Marco Tullio ed ammenda di € 500,00 per la società. Osserva il Tribunale che la responsabilità dei soggetti deferiti risulta per tabulas avendo il Paolone ammesso il fatto durante la sua audizione dinanzi al delegato della Procura ed avendo riferito il direttore di gara del secondo episodio contestato. La Società risponde dei fatti contestati al suo tesserato per responsabilità oggettiva. Il Tribunale ritenuta, quindi, la responsabilità dei soggetti deferiti, applica agli stessi le seguenti sanzioni: al Sig. Paolone Marco Tullio mesi 5 di squalifica, ed ammenda di € 300,00 per la società. P.Q.M. Il Tribunale Federale territoriale infligge mesi 5 di squalifica al Sig. Paolone Marco Tullio, ed ammenda di € 300,00 per la società. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it