COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 20/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. ELICESE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE LALLI LUCA PER TRE GARE, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAN DONATO / ELICESE, DISPUTATA IL 2.11.2014 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “E”, (C.U. N°24 DEL 6.11.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 20/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. ELICESE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE LALLI LUCA PER TRE GARE, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SAN DONATO / ELICESE, DISPUTATA IL 2.11.2014 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “E”, (C.U. N°24 DEL 6.11.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Elicese, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per condotta gravemente violenta nei confronti di un calciatore avversario. L’appellante ha dedotto l’eccessività della sanzione in quanto il gesto compiuto dal proprio tesserato sarebbe consistito in un semplice spintone, che l’avversario avrebbe esageratamente amplificato. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento, in quanto la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali. Dagli atti ufficiali in possesso del Comitato risulta, infatti, che la condotta violenta, non specificata dal primo Giudice, è consistita in un pugno sulla faccia dell’avversario. La sanzione inflitta, peraltro, non appare congrua ed adeguata al comportamento tenuto dal Lalli, anche in considerazione della recidiva, atteso che il medesimo calciatore era già stato squalificato per tre gare, poi ridotte a due, con C.U. n° 19, del 9.10.14 (“Espulso per doppia ammonizione, a fine gara si avvicinava all’autovettura dell’arbitro, minacciandolo”). Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale DELIBERA di respingere l’appello, infliggendo al calciatore Lalli Luca la squalifica per quattro gare, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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