COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 25/09/2014 DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 145. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. APA DOMENICO (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI NOCERA INFERIORE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 40, COMMA 4, LETTERA D) DEL REGOLAMENTO A.I.A.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 25/09/2014 DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 145. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. APA DOMENICO (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI NOCERA INFERIORE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 40, COMMA 4, LETTERA D) DEL REGOLAMENTO A.I.A. Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’atto di contestazione dell’allora Commissione Disciplinare Territoriale, dell’8 ottobre 2012, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Procuratore Federale Vicario, Avv. Alfredo Mensitieri, in data 11 ottobre 2011, prot. 2084/922, a carico del tesserato, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione sono presenti sia la Procura Federale, in persona del Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza, sia il deferito, sig. Apa Domenico, assistito dal suo legale. Il rappresentante della Procura Federale ha ritenuto provata la colpevolezza dell’incolpato e, nelle sue conclusioni, ha chiesto mesi sei di inibizione a suo carico, in ordine ad entrambe le contestazioni. Il sig. Apa, attraverso il suo assistente legale, ha sostenuto che il suo comportamento sarebbe stato immune da censure. Questo Tribunale rileva che il sig. Apa è stato deferito dalla Procura Federale, su espressa denunzia del Presidente della società CTL Campania, per presunta violazione dell’art. 40 comma 4 lett. d) del Regolamento dell’A.I.A., nonché dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (principio di probità), nonché, ancora, dell’art. 2, comma 1, sempre del Codice di Giustizia Sportiva, per aver tentato “di stabilire un rapporto di amicizia con il presidente di una società che avrebbe partecipato ad una gara nella quale egli avrebbe ricoperto il ruolo di assistente arbitrale”; inoltre, “per aver messo in discussione il principio di terzietà, con il tentativo di fare amicizia su facebook con il legale rappresentante delle due squadre in competizione”. In punto di fatto, è incontestato che il giorno 7 gennaio 2011 (venerdì) il sig. Apa abbia contattato, con posta privata, attraverso facebook, il Presidente del CTL Campania, squadra impegnata nella gara Monte di Procida – CTL Campania del 9 gennaio successivo, per la quale era stato designato quale assistente dell’arbitro. Nella riunione del 29 ottobre 2012, il deferito, assistito dal suo legale, ha dichiarato, come già scritto in dettagliata memoria difensiva, di aver ricevuto la comunicazione della designazione soltanto in serata, laddove il messaggio al Presidente della società CTL Campania era stato inviato nella mattinata di venerdì 7 gennaio. L’incolpato ha fatto successivamente pervenire dichiarazione dell’arbitro della gara, sig. Cristaldi Giuseppe, nella quale quest’ultimo attesta di essere riuscito a comunicare la designazione “solamente alle 19.30 del giorno 7.01.2011”. Si sarebbe trattato, dunque, di una sfortunata coincidenza. Questo Tribunale rileva che, nella documentazione allegata dalla Procura Federale, si rinviene il profilo Facebook del Presidente del CTL Campania, con evidenziazione dell’ora (18.16 del 7 gennaio 2011), in relazione al messaggio dallo stesso ricevuto, trasmessogli da parte del deferito, sig. Apa. Successivamente, il sig. Apa, il 12 gennaio 2011, ha inviato un altro messaggio di apprezzamento al Presidente del CTL Campania. Il deferito si è difeso anche sostenendo che le comunicazioni inviate non erano state conosciute da alcuno, restando esse private; ha altresì sostenuto che l’eventuale rapporto di stima e conoscenza tra persone aventi ruoli diversi non può, fino a prova contraria, essere indizio di mancanza di correttezza, terzietà ed imparzialità, come, a suo personale avviso, sarebbe dimostrato da altri casi in ambito sportivo, tra i quali viene segnalata anche la personale esperienza dell’assistente legale. Il deferito, in sede di audizione da parte della Procura, si è difeso anche affermando che il suo operato nella gara è stato immune da censure e che, anzi, a dimostrazione della sua correttezza, proprio su sua segnalazione, era stato espulso l’allenatore del CTL Campania. In relazione a quanto precede, questo Tribunale ritiene che non possa condividersi la tesi difensiva del sig. Apa, secondo cui, nel caso in esame, non sussisterebbe violazione dell’art. 40 comma 4 lett. d) del regolamento dell’A.I.A., in quanto esso sanziona il rilascio di interviste a qualsiasi mezzo di informazione, o dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma, anche a mezzo siti internet, articoli di stampa, attività e collaborazioni giornalistiche o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, che attengano alle gare dirette ed agli incarichi espletati da ogni associato, salvo espressa autorizzazione (ovviamente, preventiva, rispetto alle dichiarazioni) da parte del Presidente dell’A.I.A. Ad avviso di questo Tribunale, la difesa del sig. Apa non appare convincente, in relazione alla violazione del principio di probità, di cui all’art. 1, comma 1 e di cui all’art. 2, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (vecchio testo), avendo il deferito consapevolmente cercato un contatto (non casuale, pertanto) con il Presidente di una società impegnata in una gara che avrebbe visto il sig. Apa ricoprire il ruolo di assistente arbitrale, ovvero di giudice, sia pure quale collaboratore del giudice principale (l’arbitro). A tanto si perviene attraverso: a) l’ora del messaggio (18.16 e non la mattina di venerdì 7 gennaio, come dichiarato in memoria); b) la circostanza che lo stesso messaggio sia stato trasmesso proprio nella prossimità della gara; c) l’augurio di “… in bocca al lupo per domenica”; d) l’evidente contraddizione, invero obiettivamente sconcertante, tra l’asserita (da parte del sig. Apa) “conoscenza intrisa di stima, lealtà e fiducia reciproca” e le considerazioni difensive (che hanno palesato valutazioni negative sull’attendibilità del Presidente della società denunziante), formulate nella memoria difensiva del deferito, sig. Apa; e) il comportamento e le parole di censura del Presidente della società denunziante, nei confronti del sig. Apa, in relazione al contatto dallo stesso richiesto. Ad avviso di questo Tribunale, il deferito avrebbe dovuto evitare in ogni caso comportamenti men che irreprensibili e lineari, nonché di esporsi a critiche e censure, che scaturiscono proprio dalle innanzi indicate circostanze temporali e dal contenuto del messaggio inviato. All’infrazione commessa, in quanto gravemente rappresentativa di un comportamento assolutamente da censurare, nonché obiettivamente pericoloso, per le potenziali possibilità imitative, si ritiene debba corrispondere la sanzione disciplinare quantificata dalla Procura Federale. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere, a carico del sig. Apa Domenico, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Nocera Inferiore, la sanzione dell’inibizione per mesi sei.
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