COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 25/09/2014 DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 161. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. ROCCHESE – GARA GIFFONESE I POL. ROCCHESE DEL 4.05.2014 – PLAY-OFF PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 25/09/2014
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
161. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. ROCCHESE – GARA GIFFONESE I POL. ROCCHESE DEL
4.05.2014 – PLAY-OFF PROMOZIONE
La Corte Sportiva di Appello Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale), visti gli atti ufficiali; sentiti, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione, i
Commissari di Campo, nonché il direttore di gara, con l’assistenza del Rappresentante Regionale degli Arbitri, tutti nella riunione del 15.09.2014; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale
del C.R. Campania, n. 99 dell’8.05.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calciatore Pisapia Luca, la sanzione della squalifica fino al 3.11.2015 ed, a carico del calciatore De Sio Cristian, la sanzione della squalifica per otto giornate di gara. Con ricorso trasmesso nei termini temporali prescritti, la società Pol. Rocchese ha proposto ricorso avverso le citate decisioni. La tesi difensiva della società reclamante deve essere parzialmente condivisa. Deve premettersi che, come si rileva dal referto di gara, nonché dalla documentazione depositata in atti dalla reclamante, dall’audizione del direttore di gara e dei Commissari di Campo, le azioni poste in essere dai calciatori Pisapia Luca e De Sio Crisitan sono pienamente provate. Tuttavia, quanto alle commisurazioni delle sanzioni, questa Corte ritiene eccessive quelle inflitte dal Primo Giudice e di doverle ridimensionare, come di seguito specificato: a carico del calciatore Pisapia Luca, fino al 31.07.2015; a carico del calciatore De Sio Cristian, la squalifica per sei giornate di gara. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Pol. Rocchese, di ridurre le sanzioni come di seguito specificato: a carico del calciatore Pisapia Luca, la squalifica fino al 31.07.2015; a carico del calciatore De Sio Cristian, la qualifica per sei giornate di gara; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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