COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 25/09/2014 DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 162. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ACQUAVELLA – GARA PATTANO 1966 I ACQUAVELLA DELL’1.06.2014 – PLAY-OFF 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 25/09/2014 DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 162. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ACQUAVELLA – GARA PATTANO 1966 I ACQUAVELLA DELL’1.06.2014 – PLAY-OFF 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale), visti gli atti ufficiali; preso atto della comunicazione telefonica della non disponibilità, per motivi di studi universitari, del direttore di gara, ritualmente convocato; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la reclamante sostiene che, da parte dei propri tesserati, non vi è stata violenza alcuna, né volontà od intento aggressivo, ma soltanto proteste, vibrate e certamente scorrette, ma senza alcun contatto con il direttore di gara. Per il calciatore, sig. Retta Antonio, la reclamante ha confermato il calcio alla borraccia, negando la volontà di colpire l’arbitro, essendo stato il gesto, ad avviso della società, frutto di uno “sfogo” e nulla di più. Questa Corte, rilevato che i tre Commissari di Campo presenti non hanno riferito alcunché e preso atto, altresì, che lo stesso direttore di gara non ha evidenziato violenze, né tentativi di aggressione, ritiene che, pur nella considerazione della gravità dei loro comportamenti, tuttavia debbano ridursi le sanzioni inflitte ai calciatori Retta Antonio e Lista Attilio, in corretta applicazione del principio di adeguatezza e congruità della pena. Si ritengono adeguate, di conseguenza, la squalifica per sette gare a carico del Calciatore Retta Antonio e la squalifica per quattro gare a carico del calciatore Lista Attilio. In merito, poi, alla posizione del dirigente, sig. Di Feo Giacomo, questa Corte ritiene potersi confermare la sanzione dell’inibizione così come commisurata dal Giudice di prime cure. Per quanto attiene, infine, la posizione del calciatore Bianculli Giuseppe, la reclamante rappresenta che “non si ha niente da contestare”. Pertanto, questa Corte conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale (squalifica per tre gare). P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Acquavella, di ridurre le sanzioni come di seguito specificato: a carico del calciatore Retta Antonio, la squalifica per sette giornate di gara; a carico del calciatore Lista Attilio, la qualifica per quattro giornate di gara; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it