COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 DEL 02/10/2014 DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 147. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlQNE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. FERRARA GIOVANNI (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ CAMPANA FUTSAL CLUB): ART. 5,COMMI 1 E 4, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CAMPANA FUTSAL CLUB: EX ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 DEL 02/10/2014 DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 147. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlQNE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. FERRARA GIOVANNI (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ CAMPANA FUTSAL CLUB): ART. 5,COMMI 1 E 4, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CAMPANA FUTSAL CLUB: EX ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’atto di contestazione dell’allora Commissione Disciplinare Territoriale, del 12 ottobre 2012, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Dott. Gioacchino Tornatore, in data 24 novembre 2011, prot. 3380/9, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione della prima trattazione (5.11.2012) è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto dell’assenza dei deferiti, benché ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali regolarmente notificate), ha descritto sinteticamente i comportamenti e le responsabilità dei singoli deferiti, in ordine al procedimento in esame. Indi, nelle sue conclusioni, il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto la sanzione dell’ammenda di euro 3.000,00 a carico della società ed identica ammenda a carico del sig. Ferrara Giovanni: quanto al sig. Ferrara Giovanni, Direttore Generale della società Campana Futsal Club (con consequenziale responsabilità anche a carico della società), per avere rilasciato dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro effettivo Crocco Raffaele, riportate in tempi diversi sul sito Facebook della società Campana Futsal Club, nonché pubblicate dal giornale on-line sanniosportnews, nell’ambito delle quali si afferma, rispettivamente, che i fatti accaduti durante la gara Pietraroia / Campana Futsal Club, disputatasi il 21.05.2011 e valida per il Campionato di Calcio a Cinque – Serie D 2010/2011, avevano avuto come protagonista il direttore di gara ed il suo “comportamento di dubbia correttezza e lealtà sportiva”, affermandosi, successivamente, nell’ulteriore scritto pubblicato sul sito della società in data 28 maggio 2011 che “sono state riconosciute le nostre ragioni…. per tale motivo appunto il direttore di gara è stato sospeso”, in tal modo facendo artatamente credere che nei confronti dell’arbitro in questione fosse stato adottato uno specifico provvedimento, in accoglimento delle rimostranze della società sportiva Campana Futsal Club; infine, il Rappresentante della Procura Federale ha ulteriormente evidenziato che, nel testo della “denuncia”, pubblicata dal giornale on-linesanniosportnews.it, su richiesta del direttore generale della società deferita, sig. Ferrara, in data 22 maggio 2011, la condotta dell’arbitro, sig. Crocco, era stata caratterizzata da “comportamenti sleali e scorretti”. Come già specificato in precedenza, a carico della società Campana Futsal Club il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto pari ammenda di euro 3.000,00, a titolo di responsabilità diretta, in ragione delle violazioni delle norme federali, poste in essere dal proprio direttore generale e rappresentante legale. Nel merito, questo T.F.T., riunitosi per deliberare, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, dagli atti documentali acquisiti, sia risultata, inequivocabilmente, la responsabilità dei deferiti. Ha valutato, pertanto, che il deferimento disciplinare in esame sia fondato e motivato. Per quel che concerne la commisurazione delle sanzioni, questo T.F.T., preso atto delle proposte della Procura Federale, nella persona del Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, ha ritenuto, in linea coerente con le precedenti pronunce in ordine a casi analoghi, tenuto conto anche della categoria di appartenenza della società in epigrafe, ha deliberato l’ammenda di euro 500,00 a carico della società Campana Futsal Club e l’inibizione per mesi tre a carico del dirigente, sig. Ferrara Giovanni. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico del sig. Ferrara Giovanni, l’inibizione per mesi tre; a carico della società Campana Futsal Club, l’ammenda di euro 500,00, per responsabilità diretta.
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