COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 DEL 02/10/2014 DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 148. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. AMIANO ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ F.C. SANTOMENNA): ART. 1, COMMA 1; ART. 10, COMMA 6 ED ART. 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. PAOLERCIO FRANCESCO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ F.C. SANTOMENNA): ART. 1, COMMA 1; ART. 10, COMMA 6 ED ART. 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ F.C. SANTOMENNA: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 DEL 02/10/2014 DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 148. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. AMIANO ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ F.C. SANTOMENNA): ART. 1, COMMA 1; ART. 10, COMMA 6 ED ART. 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. PAOLERCIO FRANCESCO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ F.C. SANTOMENNA): ART. 1, COMMA 1; ART. 10, COMMA 6 ED ART. 22, COMMA 8, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ F.C. SANTOMENNA: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’atto di contestazione dell’allora Commissione Disciplinare Territoriale, del 19 luglio 2013, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alessandro Avagliano, in data 26 settembre 2012, prot. 1645/54, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione della trattazione (28.10.2012) è presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto dell’assenza dei deferiti, benché ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali regolarmente notificate), ha descritto sinteticamente i comportamenti e le responsabilità dei singoli deferiti, in ordine al procedimento in esame. Indi, la Procura Federale, come innanzi rappresentata, nelle sue conclusioni ha chiesto: a carico del sig. Amiano Antonio, calciatore della società F.C. Santomenna, la squalifica per due giornate di gara, per aver partecipato alla gara Valsele / Santomenna disputatasi il 29.04.2012, valevole per il Campionato Regionale di Seconda Categoria, relativo alla stagione sportiva 2011/2012, malgrado fosse in costanza di squalifica, a seguito di decisione del Giudice Sportivo Territoriale (squalifica confermata successivamente con Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 65 del 12.01.2012); a carico del sig. Paolercio Francesco, calciatore della società F.C. Santomenna, la squalifica per due giornate di gara, per aver, con funzione di dirigente accompagnatore ufficiale della società medesima, per aver sottoscritto la distinta ufficiale della medesima gara, innanzi indicata, in calce alla quale distinta dichiarava che i calciatori in essa elencati partecipavano regolarmente alla gara, sotto la responsabilità della società di appartenenza, nel rispetto delle vigenti norme, nel mentre, come innanzi specificato, il calciatore, sig. Antonio Amiano non ne avesse titolo in quanto gravato da squalifica, come già sottolineato; a carico della società F.C. Santomenna, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di euro 800,00, per la violazione delle norme federali, in ragione delle condotte addebitate ai propri tesserati, già nominati. Nel merito, questo T.F.T., riunitosi per deliberare, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, dagli atti documentali acquisiti (peraltro, incontestabili), sia risultata la responsabilità dei deferiti. Ha valutato, pertanto, che il deferimento disciplinare in esame sia fondato e motivato. Quanto alla commisurazione delle sanzioni questo Tribunale preso atto delle richieste della Procura Federale e valutate le circostanze, di fatto e di diritto, che attengono alla vicenda in esame, le ha determinate come specificato nel dispositivo. Tenuto conto, altresì, per quel che concerne la sanzione pecuniaria, della circostanza che la società F.C. Santomenna è stata dichiarata inattiva, come dalla relativa pubblicazione sul Comunicato Ufficiale di luglio 2013, la sua posizione soggettiva comporta la declaratoria di improcedibilità sul punto specifico. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere due giornate di squalifica a carico dei sigg. Amiano Antonio e Paolercio Francesco con decorrenza dall’eventuale, primo successivo tesseramento; a carico della società F.C. Santomenna, non luogo a provvedere, in ragione della sua dichiarazione di inattività.
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