COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 DEL 02/10/2014 DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 165. DELIBERA C.S.A.T.: RECLAMO ATLETICO CIMITILE – GARA REAL SOCCER MASSESE /ATLETICO CIMITILE DEL 31.03.2012 – 3a CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 DEL 02/10/2014 DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 165. DELIBERA C.S.A.T.: RECLAMO ATLETICO CIMITILE – GARA REAL SOCCER MASSESE /ATLETICO CIMITILE DEL 31.03.2012 – 3a CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI La Corte Sportiva di Appello Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale), visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto della relazione trasmessa da parte della Procura Federale, in atti, osserva: in via preliminare deve essere richiamata la delibera della Commissione Disciplinare Territoriale (come allora si denominava), relativa alla riunione del 3.08.2012 (decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 14 del 6.08.2012), con la quale la C.D.T. rimetteva gli atti del fascicolo, alla Procura Federale, per accertare il “reale svolgimento della vicenda in parola”. La Procura Federale, nella relazione sulle indagini svolte, ha così concluso: “l’arbitro D’Onofrio Renato… dice di non aver espulso il calciatore Grazioli Carlo. Il calciatore Grazioli Carlo conferma di non essere stato espulso. I calciatori dello Sporting Liveri, sigg. Nappi Antonio, Nappi Mario e Parisi Carlo, dichiarano di aver visto il calciatore Grazioli Carlo abbandonare il campo, ma non sono certi che sia stato espulso; i calciatori dell’Atletico Cimitile, sigg. Ferrandino Alfonso e Peluso Aniello, che la domenica successiva avrebbero dovuto incontrare la Real Massese, sono, invece, certi che il Grazioli Carlo sia stato espulso”. Questa Corte ritiene che, al di là delle conclusioni, la relazione della Procura Federale abbia fornito spunti sufficienti a consentire a questa Corte Sportiva di decidere. La Corte Sportiva rileva, innanzitutto, che la società Atletico Cimitile ha allegato, al reclamo al Giudice di prima istanza, dichiarazioni sottoscritte da calciatori della propria squadra (che avevano assistito alla gara Real Panariello / Real Soccer Massese) e da calciatori dello Sporting Liveri (i quali pure avevano assistito alla gara Real Panariello / Real Soccer Massese) e che tutte tali dichiarazioni consistevano nella sottoscrizione di un’unica dichiarazione da parte degli interessati. La Corte Sportiva rileva altresì che, chiamati a deporre innanzi al rappresentante della Procura, i calciatori dell’Atletico Cimitile hanno sostanzialmente confermato la propria versione, come risultante dalla dichiarazione in precedenza firmata. I calciatori dello Sporting Liveri, invece, come si legge nella relazione della Procura Federale, hanno reso dichiarazioni “… un po’ diverse da quelle rese davanti all’allora C.D.T. …”: ed infatti, questi ultimi, “più o meno in maniera concorde, riferivano che effettivamente avevano visto il calciatore Grazioli Carlo (Real Soccer Massese), abbandonare il campo insieme al compagno di squadra D’Auria Marcello, espulso, ma data la distanza dai fatti e a causa del capannello di giocatori che era venuto a crearsi intorno all’arbitro, non erano certi che il cartellino rosso fosse stato mostrato anche al calciatore Grazioli Carlo”. In particolare, il sig. Nappi Antonio ha dichiarato di non aver visto altri cartellini, tranne il primo cartellino rosso; il sig. Nappi Mario ha riferito di aver visto anche un altro calciatore lasciare il campo (oltre quello espulso con cartellino rosso diretto) e di aver creduto che fosse stato espulso anche lui, ma era molto distante dai fatti; il sig. Parisi Carlo ha dichiarato di aver visto l’arbitro estrarre il cartellino rosso per un’espulsione, di aver visto crearsi intorno all’arbitro un capannello di calciatori, di aver visto alla fine due calciatori del Real Soccer Massese tornare negli spogliatoi e di aver ritenuto che i due calciatori fossero stati espulsi entrambi. Ad avviso di questa Corte Sportiva Territoriale, deve concludersi che effettivamente permane contrasto tra quanto dichiarato dall’arbitro e quanto sostenuto dalla reclamante e dai suoi tesserati. L’assunto dell’arbitro, però, oltre a costituire di per sé fonte privilegiata di prova, trova conferma anche nella dichiarazione del calciatore Grazioli Carlo (il presunto espulso), che ha affermato di non essere stato espulso, e, peraltro, non trova smentita in quelle dei calciatori dello Sporting Liveri, i quali, nel momento in cui affermano di non aver visto altri cartellini oltre il primo rosso diretto (quello, per chiarire, notificato dall’arbitro all’altro calciatore D’Auria Marcello), sostanzialmente smentiscono proprio quanto anche da loro stessi sottoscritto e quanto firmato e dichiarato dai calciatori dell’Atletico Cimitile. Alla luce di quanto precede, considerato che la relazione della Procura Federale non è risultata, ovviamente anche in ragione delle contraddittorie dichiarazioni dei tesserati della società Sporting Liveri, risolutiva degli aspetti controversi della vicenda, il reclamo, pur con le obiettive perplessità che il caso impone, non può che essere respinto, nel rispetto della vigente normativa, già richiamata, che qualifica come fonte privilegiata di prova le refertazioni e dichiarazioni degli arbitri, le quali non possono, pertanto, trovare smentita, se non al cospetto di prove certe e di dichiarazioni univoche, a maggior ragione quelle rilasciate dai testimoni “terzi”. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Atletico Cimitile; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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