COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 DEL 02/10/2014 DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 01. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO STASIA SOCCER – GARA HERMES CASAGIOVE/STASIA SOCCER DEL 13.09.2014 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 DEL 02/10/2014 DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 01. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO STASIA SOCCER – GARA HERMES CASAGIOVE/STASIA SOCCER DEL 13.09.2014 – ECCELLENZA La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, Invero, la società reclamante ha proposto, con proprio atto, ricorso avverso la sanzione della squalifica, per tre giornate di gara, a carico del calciatore, sig. Imbriaco Giuseppe, perché colpiva, con una gomitata al viso, un calciatore avversario. La tesi difensiva della reclamante non può trovare favorevole accoglimento. Essa, si basa sul fatto che che il calciatore colpito non ha subito conseguenze a seguito della gomitata ed ha continuato la gara tranquillamente e senza conseguenze. Questa Corte non può non condividere la sanzione del Giudice di prime cure, in quanto la squalifica di tre giornate è congrua al fatto che il calciatore Imbriaco Giuseppe è stato espulso per un atto di violenza nei confronti di un antagonista. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Stasia Soccer; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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