COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 DEL 09/10/2014 DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 150. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. SANTARPIA GENNARO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ STABIA FRIENDS): ART. 1, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ STABIA FRIENDS: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 DEL 09/10/2014 DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 150. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. SANTARPIA GENNARO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ STABIA FRIENDS): ART. 1, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ STABIA FRIENDS: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’atto di contestazione dell’allora Commissione Disciplinare Territoriale, del 12 ottobre 2012, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Procuratore Federale Vicario, Avv. Alfredo Mensitieri, in data 28 dicembre 2011, prot. 4186/1140, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione della prima trattazione (5.11.2012) sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, il sig. Santarpia Gennaro, nonché la società Stabia Friends, rappresentata, con delega del presidente, dal sig. Sicignano Marco. Il Rappresentante della Procura Federale, ha descritto sinteticamente i comportamenti e le responsabilità dei singoli deferiti, in ordine al procedimento in esame. Indi, nelle sue conclusioni, il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto la sanzione della squalifica, per due mesi, a carico del sig. Santarpia Gennaro, in quanto, ritualmente convocato per essere sentito nel corso di un’indagine dalla Procura Federale, non si presentava, nonché a carico della società, Stabia Friends, la sanzione dell’ammenda di euro 500.00, a titolo di responsabilità oggettiva, in ordine alle violazioni ascritte al proprio tesserato. In sede di dibattito, il sig. Santarpia Gennaro ed il rappresentante della società Stabia Friends, sig. Sicignano Marco, hanno ribadito le loro giustificazioni riportandosi alle memorie difensive presentate dal sig. Santarpia. In particolare, nella documentazione in atti, si rilevano un fax ed una raccomandata, in data 26 ottobre 2012, indirizzati al Comitato Regionale Campania, con i quali il sig. Santarpia ha correttamente giustificato la propria mancata risposta alla convocazione, con la dimostrazione che, nel giorno della convocazione, egli era impossibilitato alla presenza. Nella citata riunione, il sig. Santarpia Gennaro ha spiegato e documentato, in modo congruo e puntuale, tutto quanto innanzi esposto. Ha dichiarato, altresì, di aver informato telefonicamente il proprio presidente, affinché notiziasse chi di dovere. Alla luce della documentazione esaminata, questo T.F.T., valutate le giustificazioni addotte e documentate dall’interessato, le ritiene sufficienti ed idonee a scagionare il sig. Santarpia Gennaro da ogni addebito. Di conseguenza, nessuna sanzione può essere inflitta nei confronti della società A.S. Stabia Friends, che era stata deferita per responsabilità oggettiva. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di assolvere dagli addebiti rispettivamente ascritti il sig. Santarpia Gennaro e la società Stabia Friends.
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