COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 DEL 16/10/2014 DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 152. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlQNE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ORANGES MASSIMO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ MA.MA NAPOLI, POI FUSASI CON LA SOCIETÀ NAPOLI FUTSAL S.MARIA): ART. 1, COMMA 1 E 12, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ NAPOLI FUTSAL S.MARIA SCAFATI: ART. 4, COMMA 2, ED EX ART. 21, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 DEL 16/10/2014 DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 152. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlQNE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ORANGES MASSIMO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ MA.MA NAPOLI, POI FUSASI CON LA SOCIETÀ NAPOLI FUTSAL S.MARIA): ART. 1, COMMA 1 E 12, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ NAPOLI FUTSAL S.MARIA SCAFATI: ART. 4, COMMA 2, ED EX ART. 21, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’atto di contestazione dell’allora Commissione Disciplinare Territoriale, del 3 giugno 2014, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Dott. Gioacchino Tornatore, in data 14 ottobre 2013, prot. 1673/1183, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: in via preliminare, deve essere richiamato il dispositivo dell’allora C.D.T., relativa alla riunione del 16 giugno 2014, con il quale era stato disposto il rinvio della trattazione, per l’audizione delle parti, alla riunione del 29.09.2014. Alla riunione del 29.09.2014 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto dell’assenza dei deferiti, benché ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali regolarmente notificate), ha descritto sinteticamente i comportamenti e le responsabilità dei singoli deferiti, in ordine al procedimento in esame. Indi, nelle sue conclusioni, il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto la sanzione dell’ammenda di euro 3.000,00 a carico della società Napoli Futsal S. Maria Scafati e l’inibizione, per anni due, a carico del sig. Oranges Massimo: quanto al sig. Oranges Massimo, nella qualità di presidente, per aver, con attività posta in essere nell’interesse della società o, comunque, rilevante per l’ordinamento federale, contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo osservato un comportamento minaccioso prospettando sul sito internet, profilo Facebook, della società da lui rappresentata, un clima di “inferno”, l’impiego di “mazze da baseball” ed approvando la promessa di un terzo soggetto, pubblicata sullo stesso sito, di “sangue e violenza” ed utilizzazione di “lame”, quali atti idonei a contribuire a determinare fatti di violenza (come dimostra l’intervento violento di un terzo soggetto, restato ignoto, sul sito), o che, comunque, configurino l’apologia della violenza. Come già specificato in precedenza, a carico della società Napoli Futsal S. Maria Scafati il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto l’ammenda di euro 3.000,00, a titolo di responsabilità diretta, in ragione delle violazioni delle norme federali, poste in essere dal proprio presidente e rappresentante legale, con la recidiva per la società, ex art. 21, comma 2, del Codice di Giustizia sportiva, essendo stata, detta società, condannata alla sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lettera g) del Codice di Giustizia Sportiva, ossia alla penalizzazione di tre punti in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2012/2013, per fatti della stessa natura, come dal Comunicato Ufficiale n. 775 della F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque, relativo alla precedente stagione sportiva (2011/2012). Nel merito, questo T.F.T., riunitosi per deliberare, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, dagli atti documentali acquisiti sia risultata, inequivocabilmente, la responsabilità dei deferiti. Ha valutato, pertanto, che il deferimento disciplinare in esame sia fondato e motivato. Per quel che concerne la commisurazione delle sanzioni, questo T.F.T., preso atto delle proposte della Procura Federale, nella persona del Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, ha ritenuto, in linea coerente con le precedenti pronunce in ordine a casi analoghi, tenuto conto anche della categoria di appartenenza della società in epigrafe, di deliberare l’ammenda di euro 1.500,00 a carico della società Napoli Futsal S. Maria Scafati e l’inibizione per anni due a carico del sig. Oranges Massimo. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico del sig. Oranges Massimo, l’inibizione per anni due; a carico della società Futsal S. Maria Scafati, l’ammenda di euro 1.500,00, per responsabilità diretta.
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