F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CSA del 13 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CSA del 22 Dicembre 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. L’ACQUEDOTTO C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA L’ACQUEDOTTOC5/CITTÀ DI FALCONARA DEL 28.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 111 del 15.10.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CSA del 13 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 036/CSA del 22 Dicembre 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO A.S.D. L’ACQUEDOTTO C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA L’ACQUEDOTTOC5/CITTÀ DI FALCONARA DEL 28.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 111 del 15.10.2014)
L'A.S.D. Acquedotto Calcio a 5, militante nel Campionato di Serie A del Calcio a 5 Femminile, ha impugnato davanti a questo collegio la decisione con cui il Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 115 del 15.10.14 ) le ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara L'Acquedotto C5/Città di Falconara del 28.9.2014, gara, ad avviso del giudicante, viziata dall'avvenuta utilizzazione, nelle fila dell'appellante, della calciatrice Amici Costanza, minorenne, in posizione irregolare perché risultata tesserata a far data dal 30.9.2014. Deduce che la richiesta di tesseramento dell'Amici, benchè depositata sin dal 22.9.2014, non era stata definita dal competente ufficio che, applicando erroneamente la normativa federale (art.39,comma 2 N.O.I.F.) regolante la procedura dei tesseramenti dei calciatori minorenni, aveva ritenuto non sufficiente la sottoscrizione della richiesta da parte di uno soltanto e non di entrambi i titolari della potestà genitoriale, di guisa che, per il tempo trascorso per sanare la presunta incompletezza rilevata, il perfezionamento dell'iter procedurale era slittato al 30.9.2014; a sostegno di tale assunto e richiama il dettato della norma suindicata ove, usando il singolare, si richiede la sottoscrizione ''anche dell'esercente la potestà genitoriale'' e cita un precedente giurisprudenziale di questa Corte che, qualificata la richiesta di tesseramento come atto di volontaria amministrazione, si era pronunciata, mutuando la soluzione dal disposto di cui all'art.320 C.C., a favore della possibilità della sottoscrizione disgiunta, concludendo che il tesseramento dell'Amici doveva essere ritenuto valido sin dal 23.9.2014,per cui il suo impiego nell'incontro ''de qua'' non ne aveva vulnerato la regolarità; chiede, quindi, l'annullamento della decisione impugnata o, in subordine, con istanza rassegnata in sede dibattimentale, la trasmissione degli atti alla Sezione Tesseramenti di questa Corte perchè si pronunci sulla problematica in questione. L'appello non ha fondamento e va respinto. Per circoscrivere il ''thema decidendum'' del presente giudizio, è opportuno anzitutto evidenziare che questo collegio è chiamato a stabilire soltanto se la gara cui partecipò l'Amici Costanza abbia avuto regolare svolgimento oppure, come ritenuto dal primo giudice, sia stata invalidata da un difetto di tesseramento. Sul punto nessun dubbio è consentito dal momento che, alla data della partita, la posizione di tesseramento della calciatrice non si era ancora federalmente perfezionata. La tesi, sviluppata ''a posteriori'' dall'appellante per la quale l'irregolarità andava posta a carico dell'Ufficio Tesseramenti colpevole di errata interpretazione ed applicazione delle procedure da seguire nella materia, è argomento inutilizzabile per una posizione difensiva, perchè, a ben guardare, finisce per puntellare l'opposta prospettazione.Ugualmente nessuna incidenza può essere riconosciuta al precedente richiamato che, comunque opinabile, attiene ad una fattispecie totalmente diversa; quel che invece rileva è il comportamento della società la quale ebbe a fare acquiescenza ai rilievi dell'ufficio federale, tant'è vero che sanò la segnalata imperfezione con l'apposizione della seconda sottoscrizione. Ora, se fosse stata certa e convinta della tesi rassegnata con i motivi di gravame o, comunque, anche se avesse avuto perplessità in proposito, avrebbe dovuto contestare immediatamente la presunta irregolarità che le veniva imputata rivolgendosi all'organo di giustizia (Tribunale Federale - Sezione Tesseramenti) competente nella materia e non rischiare, con un'utilizzazione che, se non altro al momento, era manifestamente non consentita, di subire la punizione sportiva prevista dall'art.17,comma 5 lett.a) C.G.S.. Sanzione, questa, che proprio in forza delle argomentazioni svolte, si palesa correttamente comminata nel precedente grado di giudizio e va pertanto confermata; ciò comporta anche il rigetto della subordinata che, nell'angolazione di lettura della vicenda quale in precedenza, chiarita, non avrebbe senso alcuno e sarebbe in ogni caso improduttiva di effetti. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. L’Acquedotto C5 di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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