F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CSA del 14 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CSA del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GROSSETO/S.P.A.L. 2013 DEL 25.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 65/DIV del 28.10.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CSA del 14 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CSA del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GROSSETO/S.P.A.L. 2013 DEL 25.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 65/DIV del 28.10.2014)
Con reclamo in data 5.11.2014, la U.S. Grosseto F.C. S.r.l. ha impugnato la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 inflitta alla reclamante con provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale pubblicato sul Com. Uff. n. 65/DIV del 28.10.2014. Tale provvedimento veniva assunto perché al termine dell’incontro, Grosseto/S.P.A.L. 2013 disputato il 25.10.2014, persona riconducibile alla società Grosseto, indebitamente presente nel recinto di gioco, al rientro negli spogliatoi avvicinava un assistente arbitrale rivolgendogli reiterate frasi offensive e minaciose; perché addetti alla sicurezza rivolgevano reiterate frasi offensive verso un assistente arbitrale che rientrava negli spogliatoi; perché propri sostenitori, dopo aver atteso l’uscita della terna arbitrale dall’impianto sportivo, rivolgevano alla stessa reiterate frasi offensive e minacciose costringendo le forze dell’ordine a scortare per prudenza la stessa terna arbitrale. Le doglianze del Grosseto si appuntano non sui fatti in base ai quali il Giudice Sportivo Nazionale ha irrogato la sanzione, fatti che la reclamante in effetti non contesta, limitandosi a talune puntualizzazioni in ordine al luogo di accadimento per uno di essi (offese e minacce alla terna arbitrale) ed al rilievo della mancata identificazione degli addetti alla sicurezza autori degli insulti pronunciati e non disconosciuti. Ciò fa la reclamante al fine di corroborare, sulla base dell’assunto della rilevanza di tali circostanze, la richiesta di riduzione della sanzione irrogata. Anche laddove rivolto avverso la sanzione dell’ammenda, il reclamo del Grosseto è infondato. I gravi episodi verificatisi al temine del gara non sono in contestazione e su uno di essi (le reiterate frasi offensive e minacciose pronunciate nei confronti di un assistente arbitrale da persona riconducibile alla società indebitamente presente nel recinto di gioco), ancorchè oggetto delle motivazioni addotte dal Giudice Sportico Nazionale a supporto della sanzione irrogata, nulla la reclamante adduce. Per gli altri due episodi censurati, la relativa gravità e specificatività non è attenuata, a giudizio di questa Corte, né dalla considerazione della mancata identificazione, tra gli addetti alla sicurezza schierati dal Grosseto, degli autori delle frasi offensive, né dal fatto che i comportamenti offensivi e minacciosi tenuti dai tifosi - e rilevanti al punto da aver indotto le forze dell’ordine a scortare la terna arbitrale fuori dalla città e sino all’autostrada -non siano avvenuti negli immediati pressi dell’impianto sportivo. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Grosseto di Grosseto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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