F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CSA del 14 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CSA del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it 2. U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. TARSI DANIELE SEGUITO GARA GROSSETO/S.P.A.L. 2013 DEL 25.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 65/DIV del 28.10.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CSA del 14 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 043/CSA del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it
2. U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. TARSI DANIELE SEGUITO GARA GROSSETO/S.P.A.L. 2013 DEL 25.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 65/DIV del 28.10.2014)
Con reclamo in data 5.11.2014, la U.S. Grosseto F.C. S.r.l. ha impugnato la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive irrogata al medico sociale dott. Daniele Terzi con provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale pubblicato sul Com. Uff. n. 65/DIV del 28.10.2014. Tale provvedimento veniva assunto perché, durante l’incontro Grosseto/S.P.A.L. 2013 disputato il 25.10.2014, il Tarsi assumeva un comportamento non regolamentare in campo e per
aver rivolto all’arbitro reiterate frasi offensive. Adduce la reclamante a sostegno dell’impugnazione della squalifica inflitta al proprio medico sociale che essa sarebbe eccessiva, rispetto alla più congrua sanzione della squalifica di 2 giornate, dal momento che il Giudice Sportivo Nazionale non avrebbe tenuto in debita considerazione il contesto temporale unitario nel quale sarebbe stato posto in essere il comportamento non regolamentare. Quest’ultimo infatti avrebbe dovuto essere non scomposto in due fattispecie autonome (frase offensiva e fare scomposto e agitato del medico sociale), ma ricondotto ad un’unica sequenza di atti, il cui complesso rappresenta e costituisce un unico episodio sanzionabile. La frase pronunciata, inoltre, sarebbe irriguardosa e non offensiva e tutto l’episodio contestato, debitamente contestualizzato, sarebbe espressivo di un comportamento di mera protesta. Il reclamo è, in parte qua, infondato e non merita accoglimento. Il comportamento del medico sociale censurato consta di frasi sicuramente offensive (“Vai a fare in culo”) rivolte all’arbitro reiteratamente, in base a quanto riportato tanto dall’arbitro stesso che dall’assistente, nonché di un atteggiamento scomposto e agitato, rispetto alla significatività dei quali la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare, a giudizio di questa Corte, adeguata e congrua. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Grosseto di Grosseto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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