F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 18 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CSA del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA MANFREDONIA/FIDELIS ANDRIA DEL 7.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 10.12.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 18 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CSA del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA MANFREDONIA/FIDELIS ANDRIA DEL 7.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 10.12.2014) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 10.12.2014, ha inflitto alla società reclamante la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00. Tale decisione è stata assunta perché propri sostenitori, in campo avverso, hanno: a) fatto oggetto un A.A. ed il commissario di campo del lancio di sputi che attingevano entrambi in varie parti del corpo; b) lanciato nel corso del secondo tempo una bottiglia di acqua semipiena sul terreno di gioco; c) acceso nel settore loro riservato alcuni fumogeni. Il Giudice Sportivo ha specificato che la misura della sanzione è stata determinata anche in considerazione della idoneità del materiale pirotecnico impiegato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti. Avverso tale provvedimento la Fidelis Andria 1928 ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 10 dicembre 2014, formulando contestuale richiesta degli atti ufficiali. A seguito della trasmissione degli atti ufficiali, da parte della segreteria di questa Corte, la società reclamante in data 13.12.2014 faceva pervenire i motivi del reclamo chiedendo: la riforma della “decisione del Giudice Sportivo inerente il comportamento dei propri sostenitori e, conseguentemente, ridurre l’ammenda in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame”. All’esito della Camera di Consiglio, svoltasi nella seduta del 18.12.2014, la Corte Sportiva di Appello ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo sulla base della seguente motivazione. La società reclamante ha ritenuto sproporzionata la sanzione di € 2.000,00 di ammenda inflittale dal Giudice Sportivo, sia perché incongruente rispetto a quelle inflitte dallo stesso Giudice ad altre società per fatti verificatesi su altri campi nella medesima giornata, sia perché i fatti addebitati non sarebbero stati di una gravità tale da giustificare quel tipo di sanzione. Le censure sono infondate. La sanzione inflitta alla Fidelis Andria 1928 s.r.l. non appare assolutamente incongruente rispetto a quelle comminate dal Giudice Sportivo ad altre società per fatti ed episodi analoghi, verificatesi nella stessa giornata. La sanzione inflitta, inoltre, è congrua rispetto ai fatti rilevati dagli Ufficiali di Gara e non contestati dalla società. I sostenitori della società si sono resi protagonisti di fatti abbastanza gravi: ripetuto lancio di sputi e liquidi, che attingevano un A.A. ed il commissario di campo in varie parti del corpo; lancio sul terreno di gioco di una bottiglia di acqua semipiena; accensione nel settore riservato ai sostenitori della società di alcuni fumogeni. In considerazione delle violazioni contestate, appare assolutamente congrua la sanzione di € 2.000,00 comminata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Fidelis Andria 1928 di Andria (Barletta). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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