F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 18 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CSA del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LAVOPA VITO INFLITTA SEGUITO GARA MANFREDONIA/FIDELIS ANDRIA DEL 7.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 10.12.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 18 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CSA del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LAVOPA VITO INFLITTA SEGUITO GARA MANFREDONIA/FIDELIS ANDRIA DEL 7.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 10.12.2014) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 62 del 10.12.2014, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive al calciatore Lavopa Vito della Fidelis Andria 1928 S.r.l. Tale decisione veniva assunta perché al termine dell’incontro, in reazione ad un calcio subito da un calciatore della squadra avversaria, il Lavopa rivolgeva all’autore del gesto espressioni minacciose ed ingiuriose. Avverso tale provvedimento la Fidelis Andria 1928 ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 10 dicembre 2014, formulando contestuale richiesta degli atti ufficiali. A seguito della trasmissione da parte della segreteria di questa Corte degli atti ufficiali, la società reclamante in data 13.12.2014 faceva pervenire i motivi del reclamo chiedendo: in via preliminare, la dichiarazione di illegittimità ed erroneità della decisione del Giudice Sportivo inerente la squalifica del calciatore Lavopa Vito; in via principale e nel merito, la riforma della decisione impugnata, con conseguente riduzione della squalifica “in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame che si ritiene essere una giornata di squalifica”. All’esito della Camera di Consiglio, svoltasi nella seduta del 18.12.2014, la Corte Sportiva di Appello ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo sulla base della seguente motivazione. Il calciatore Lavopa Vito ha rivolto espressioni minacciose ed ingiuriose ad un altro calciatore che lo aveva colpito con un calcio a fine gara. Nel comportamento tenuto dal calciatore Lavopa non è ravvisabile né quella condotta “gravemente antisportiva”, né quella condotta “ingiuriosa e irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara” che l’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. sanziona con la squalifica per due giornate. Per le espressioni minacciose e ingiuriose, nei confronti di un avversario, appare equa, in applicazione del disposto di cui all’art. 19 comma 10 C.G.S., la sanzione di una gara. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Fidelis Andria 1928 di Andria (Barletta) riduce la sanzione inflitta al calc. Lavopa Vito a 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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