F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039/CSA del 09 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CSA del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., CALC. MORRONE STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA PISA/FORLÌ DEL 6.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 106/DIV del 7.1.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 039/CSA del 09 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 047/CSA del 12 Gennaio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., CALC. MORRONE STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA PISA/FORLÌ DEL 6.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 106/DIV del 7.1.2015) Il sig. Stefano Morrone ha impugnato con richiesta di procedimento di urgenza la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n. 106 del 7.1.2015 con la quale, in riferimento alla gara tra A.C. Pisa 1909 e F.C. Forlì S.r.l. del 6.1.2015, ha comminato la squalifica per 1 gara nei confronti del reclamante con la seguente motivazione: “per avere pronunciato espressioni blasfeme al termine della gara rientrando negli spogliatoi”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento della squalifica ha proposto ricorso deducendo alcuni motivi. In particolare il ricorrente ha sostenuto che la condotta antidoverosa è stata erroneamente attribuita al Morrone sulla base del rapporto del collaboratore della Procura Federale Massimo Romolini, in quanto le espressioni blasfeme a lui attribuite sono state proferite al termine della gara ma prima dell’ingresso nel tunnel che porta agli spogliatoi senza che l’arbitro abbia rilevato nel suo referto alcuna frase ingiuriosa. A dire del ricorrente inoltre sarebbe stato l’arbitro l’unico ad avere giurisdizione in quel momento sul terreno di gioco. Il ricorso appare privo di fondamento in quanto il rapporto del collaboratore della Procura Federale costituisce prova piena e circostanziata della condotta assunta ripetutamente dal ricorrente. A ciò si aggiunga che l’episodio si è verificato all’uscita del terreno di gioco e pertanto lo stesso era competente a rilevare la infrazione commessa. Il ricorso deve essere pertanto respinto non essendovi motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo sulla scorta del puntuale rapporto del collaboratore della Procura Federale. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dal calc. Morrone Stefano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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