LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.69 del 27 Ottobre 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM a) SOCIETA’
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.69 del 27 Ottobre 2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata andata sostenitori
delle Società Cesena, Chievo Verona, Milan, Napoli e Sampdoria hanno, in violazione della
normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato
esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e
bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.