LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.80 del 10 Novembre 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM a) SOCIETA’
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.80 del 10 Novembre 2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della undicesima giornata andata
sostenitori delle Società Cesena, Chievo Verona, Fiorentina, Internazionale, Napoli e
Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto
nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di
vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.