F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 30 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., S.S. MONOPOLI 1966 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LABORAGINE COSIMO DAMIANO SEGUITO GARA MONOPOLI 1966/TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 30 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., S.S. MONOPOLI 1966 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LABORAGINE COSIMO DAMIANO SEGUITO GARA MONOPOLI 1966/TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014) La S.S. Monopoli 1966 S.r.l., in persona del Presidente pro-tempore Sig. Enzo Mastronardi ha proposto reclamo, con procedura di urgenza ex art. 36-bis, comma 7 C.G.S., avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della LND, pubblicato in Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014, relativo alla gara Monopoli 1966/Taranto F.C. del 19.10.2014, con la quale è stata comminata la squalifica di n. 4 giornate di gara effettive al calciatore Laboragine Cosimo Damiano. La sanzione del Giudice Sportivo è scaturita dal referto dell’assistente di gara nel quale viene riferito che il calciatore n. 16 della società Monopoli colpiva con un pugno al volto un calciatore della squadra avversaria a fine gara per poi abbandonare repentinamente il campo di gioco per non farsi identificare. La società ricorrente sottolinea l’errore in cui è incorso l’ufficiale di gara nell’identificare nel calciatore Laboragine Cosimo Damiano l’autore del comportamento violento, depositando a sostegno del proprio assunto un video. Il ricorso è fondato. La Corte ritiene che la fattispecie sottoposta al suo giudizio rientri nell’ipotesi prevista dall’art. 35.1.2 C.G.S. secondo cui <> La norma richiamata si attaglia perfettamente al caso di specie in quanto, mentre nel referto dell’assistente di gara si afferma che “A fine gara il n. 16 Laboragine Cosimo Damiano della società Monopoli colpiva un calciatore avversario con un pugno al volto sul terreno di gioco e abbandonava lo stesso in maniera repentina provando a non essere identificato, quindi risultava impossibile notificare immediatamente il provvedimento”, dal filmato prodotto in atti dalla società ricorrente risulta evidente che il calciatore identificato con il n. 16 non è l’autore dell’infrazione (la società ricorrente lo indica nel calciatore della stesa società Monopoli Fiume Domenico rimasto in panchina) e soprattutto non è il calciatore che abbandona in maniera repentina il campo per non essere identificato, in quanto rimane sul campo per poi rientrare negli spogliatoi insieme agli altri calciatori. Poiché è evidente l’errore nella identificazione da parte dell’ufficiale di gara del giocatore autore dell’infrazione, la sanzione della squalifica per quattro giornate comminata dal Giudice sportivo al calciatore della società Monopoli Laboragine Cosimo Damiano deve essere annullata con rinvio degli atti alla Procura Federale per l’identificazione del vero autore dell’infrazione accertata dagli ufficiali di gara e le eventuali ulteriori iniziative di competenza. Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36 bis comma 7 C.G.S. come sopra proposto dalla società S.S. Monopoli 1966 S.r.l. di Monopoli (Bari), annulla la sanzione inflitta al calc. Laboragine Cosimo. Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per l’individuazione del responsabile della violazione. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it