F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 30 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO S.S.D. SAMBENEDETTESE A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TOZZI BORSOI ROMANO SEGUITO GARA JESINA/ SAMBENEDETTESE DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 30 Ottobre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it
3. RICORSO S.S.D. SAMBENEDETTESE A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TOZZI BORSOI ROMANO SEGUITO GARA JESINA/ SAMBENEDETTESE DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)
Il Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014, ha inflitto la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Tozzi Borsoi Romano. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Jesina/Sambenedettese disputato il 19.10.2014, il Tozzi, colpiva un calciatore avversario con una gomitata al volto, procurandogli una ferita che ha richiesto l’applicazione di alcuni punti di sutura. Avverso tale provvedimento la società Sambenedettese ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello con atto del 23.10.2014 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, in data 29.10.2014, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Sambenedettese A.r.l. di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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