F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016/CSA del 05 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO VIGOR LAMEZIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MERCURI ANTONIO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI, MESSINA/VIGOR LAMEZIA DEL 18.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 26/TB del 22.10.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016/CSA del 05 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO VIGOR LAMEZIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MERCURI ANTONIO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI, MESSINA/VIGOR LAMEZIA DEL 18.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 26/TB del 22.10.2014)
In seguito alla gara del Campionato Nazionale “D. Berretti”, A.C.R. Messina/Vigor Lamezia del 18.10.2014, il Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico – Lega Pro, con il Com. Uff. n. 26/TB del 22.10.2014, ha inflitto al calciatore Mercuri Antonio (tesserato in favore della società Vigor Lamezia S.r.l.), la squalifica per 4 giornate effettive di gara “per reiterate frasi offensive verso un assistente arbitrale al termine della gara”. Avverso tale decisione ha proposto reclamo in data 30.10.2014 la Vigor Lamezia S.r.l. la quale, pur censurando il comportamento del giovane calciatore, ha ritenuto eccessivamente afflittiva e sproporzionata la sanzione di 4 giornate effettive di gara comminata al proprio atleta. Alla riunione del 5.11.2014, fissata dinanzi a questa Corte, nessuno è comparso per la società reclamante.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, esaminati gli atti, non ritiene di accogliere il ricorso in ragione dei motivi che seguono. In considerazione del fatto che l’evento per il quale si procede non è contestato dalla società ricorrente, si tratta di stabilire se la sanzione irrogata al calciatore Antonio Mercuri sia adeguata alle offese da questo rivolte all’assistente dell’arbitro. Questa Corte, considerando gravemente ingiuriose le espressioni rivolte dal calciatore all’assistente dell’arbitro, ritiene congrua la sanzione come già inflitta dal Giudice Sportivo e non ritiene di dare ingresso a circostanze attenuanti, avvertendo la necessità di sanzionare in modo esemplare il comportamento riprovevole del calciatore anche e soprattutto in relazione al contesto giovanile nel quale lo stesso è maturato. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Vigor Lamezia di Lamezia Terme (Catanzaro). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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