F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/CFA del 20 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/CFA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S.D. ROMAGNA CENTRO AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. URSO ODIN ANTONINO; – INIBIZIONE DI MESI 4 INFLITTA AL SIG. NERI LORIS; – INIBIZIONE DI MESI 2 INFLITTA AL SIG. FANTOZZI MASSIMO; – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI E AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’OPERATO ASCRITTO AI PROPRI TESSERATI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S. – NOTA N. 6451-867 DEL 8.5.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 13 del 1.10.2014)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/CFA del 20 Novembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/CFA del 16 Gennaio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S.D. ROMAGNA CENTRO AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. URSO ODIN ANTONINO; - INIBIZIONE DI MESI 4 INFLITTA AL SIG. NERI LORIS; - INIBIZIONE DI MESI 2 INFLITTA AL SIG. FANTOZZI MASSIMO; - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI E AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’OPERATO ASCRITTO AI PROPRI TESSERATI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S. – NOTA N. 6451-867 DEL 8.5.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 13 del 1.10.2014) La A.S.D. Romagna Cemtro ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Territoriale pubblicata sul Com. Uff. n. 13 del 1.10.2014 della L.N.D. Comitato Regionale Emilia Romagna. Tale Tribunale si è pronunciato a seguito di deferimento disposto dal Sostituto Procuratore Federale a carico del calciatore Urso Odin Antonino, dei dirigenti della A.S.D. Romagna Centro Sigg.ri Neri Lori e Fantozzi Massimo. Il deferimento è avvenuto perché essi rispondano: - il sig. Urso Odin Antonino, della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione agli artt. 10 comma 2 C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella corrente Stagione Sportiva, nelle file dell’A.S.D. Romagna Centro, n. 12 gare del Camp, Allievi Regionali Emilia Romagna, come descritto nella comunicazione dell’8.5.2014 della Procura Federale, senza averne titolo perché non risultava tesserato per alcuna società; - il sig. Neri Loris, dirigente dell’A.S.D. Romagna Centro, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e delle norme in materia di tesseramento, per avere sottoscritto, nella corrente stagione sportiva 10 distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Urso Odin Antonino non ne avesse titolo; - il sig. Fantozzi Massimo, dirigente dell’A.S.D. Romagna Centro, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10 comma 2 C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e delle norme in materia di tesseramento, per avere sottoscritto, nella corrente stagione sportiva 2 distinti di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Urso Odin Antonino non ne avesse titolo; - la società A.S.D. Romagna Centro, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto qualsiasi attività nell’interesse della società, così come previsto dall’art. 1, comma 5 C.G.S.. La Procura Federale in tale sede ha concluso la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con: 4 giornate di squalifica per il calciatore Urso Odin Antonino, 6 mesi di inibizione per il Sig. Neri Loris, 2 mesi di inibizione per il Sig. Fantozzi Massimo, 8 punti di penalizzazione da scontare nel Campionato Regionale Allievi e l’ammenda di € 1.500,00 per la società A.S.D. Romagna Centro. Il Tribunale Federale Territoriale ha deliberato di infliggere al calciatore Urso Odin Antonino 3 giornate di squalifica, al sig. Neri Loris 4 mesi di inibizione, al sig. Fantozzi Massimo 2 mesi di inibizione ed alla A.S.D. Romagna Centro l’ammenda di € 500,00 e 6 punti di penalizzazione in classifica da scontare nel campionato regionale allievi. La A.S.D. Romagna Centro ha inoltrato ricorso di urgenza avverso tale delibera deducendo i seguenti motivi. La ricorrente ha sostenuto in primo luogo di avere agito in buona fede nell’utilizzo del calciatore Urso Odin Antonino in quanto in data 3/9/2013 aveva richiesto alla F.I.G.C e alla F.I.G.C. - L.N.D. Comitato Regionale Emilia Romagna il tesseramento dello stesso in deroga all’art. 40 comma 3 N.O.I.F. che concerne le limitazioni del tesseramento calciatori che non hanno ancora compiuto il sedicesimo anno di età e successivamente la F.I.G.C. in data 25.9.2013 aveva risposto al predetto Comitato e alla ricorrente precisando che tale norma non si applica ai calciatori che hanno compiuto il sedicesimo anno di età che pertanto non necessitano del provvedimento in deroga ai fini del tesseramento concludendo con la remissione degli atti al Comitato. Essa ha affermato pertanto di avere agito nel convincimento che non vi fosse più alcuna richiesta da inoltrare ai competenti uffici. In secondo luogo la ricorrente ha sostenuto di non aver ricevuto la notifica del deferimento per potersi costituire di fronte al Tribunale Federale Territoriale. La ricorrente ha richiesto pertanto l’annullamento del provvedimento emesso a carico del calciatore e dei dirigenti accompagnatori, nonché della penalizzazione di sei punti comminata alla squadra Allievi Regionali da scontare nella stagione in corso. La Corte rileva che non sussiste vizio di notifica in quanto il deferimento insieme alla comunicazione di fissazione dell’udienza e dell’invito a presentare memorie difensive è stato regolarmente inoltrato via fax. Rileva altresì che non è fondato neppure l’altro motivo di ricorso in quanto non risulta essere stata presentata una idonea domanda di tesseramento del calciatore Urso Odin Antonino. Peraltro la Corte ritiene che la sanzione complessivamente comminata risulta essere eccessiva rispetto al comportamento tenuto dalla ricorrente. Visti i poteri della Corte di modulare le sanzioni si ritiene pertanto equo rideterminarle. Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Romagna Centro di Cesena (Forlì-Cesena) annulla la sanzione della penalizzazione di punti 6 in classifica. Conferma nel resto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it