F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026/TFN del 15 Gennaio 2015 (58) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO CRISTOFARI (all’epoca dei fatti Presidente della Società US Palestrina 1919 SSARLD), Società US PALESTRINA 1919 SSARLD – (nota n. 3986/102 pf14-15 DP/fda del 3.12.2014).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026/TFN del 15 Gennaio 2015
(58) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO CRISTOFARI (all’epoca dei fatti Presidente della Società US Palestrina 1919 SSARLD), Società US PALESTRINA 1919 SSARLD - (nota n. 3986/102 pf14-15 DP/fda del 3.12.2014).
La Procura federale, con la suindicata nota del 3 dicembre 2014, ha deferito dinanzi a questo Tribunale federale nazionale- sezione disciplinare:
1) il Sig. Cristofari Augusto, presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti della Società US Palestrina 1919 SSARLD, per rispondere: della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), in relazione agli artt. 94 ter comma 11 delle NOIF e 8 comma 9 CGS, per avere, in qualità di legale rappresentante della Società US Palestrina 1919 SSARLD, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, omesso di corrispondere, nei termini di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione del 22.8.2014 in favore del calciatore Bongiovanni Luca;
2) la Società US Palestrina 1919 SSARLD, a titolo di responsabilità diretta, ex artt. 4 comma 1 del CGS, per la violazione disciplinare ascritta al proprio presidente e legale rappresentante. Nel merito, va osservato che con la suindicata nota del 3 dicembre 2014 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito dinanzi a questo Tribunale federale nazionale - Sez. disciplinare il Presidente e Legale rappresentante, pro tempore, della Società US Palestrina 1919 SSARLD, Cristofari Augusto, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS), in relazione agli artt. 94 ter, comma 11, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) e 8, comma 9 , del CGS, per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alla decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D. del 22 agosto 2014, in favore del calciatore Bongiovanni Luca . A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la Società US Palestrina 1919 SSARLD. L’addebito deriva dal fatto che il calciatore Bongiovanni Luca aveva in data 17 maggio 2014 presentato reclamo alla Commissione Accordi Economici della L.N.D., chiedendo il pagamento della somma di denaro di euro 1.600,00 dovuta dalla Società quale differenza sui compensi convenuti per la stagione sportiva 2012/2013. La C.A.E., con provvedimento del 22 agosto 2014, aveva accolto il reclamo e aveva imposto alla Società US Palestrina 1919 SSARLD di pagare al calciatore la somma di euro 1.600,00. La decisione della C.A.E. veniva comunicata alla Società US Palestrina 19191 SSARLD con lettera raccomandata recapitata in data 26 agosto 2014.
Il Segretario del Dipartimento Interregionale della LND con nota del 19 settembre 2014, inviata in pari data, comunicava inoltre alla US Palestrina 19191 SSARLD la sussistenza dell’obbligo del pagamento dell’importo di euro 1.600,00 in favore del calciatore Bongiovanni Luca per effetto della citata decisione della C.A.E., e rammentava che il termine ultimo per la presentazione della quietanza liberatoria era di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione. Con successiva comunicazione del 23 settembre 2014 il Dipartimento Interregionale comunicava alla Procura federale il mancato pagamento della somma dovuta al calciatore. La Procura federale ha ricordato che la Società US Palestrina 1919 SSARLD era stata tempestivamente avvertita della necessità di provvedere al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione della C.A.E. ed essendo stato superato detto termine, ha ritenuto quindi di deferire la Società in questione, in quanto la medesima non ha dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, dando così origine al presente procedimento per illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile al Presidente e legale rappresentante, pro tempore, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla Società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, del CGS. Né il Presidente Cristofari Augusto né la Società sopraindicata hanno inviato note difensive. Fissata la riunione dinnanzi a questo Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare per la data odierna, il rappresentante della Procura federale ha chiesto per il Cristofari, la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) e per la Società US Palestrina 1919 SSARLD, quelle della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e dell’ammenda nella misura di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00). Nessuno è comparso per le parti deferite. Ciò premesso, questo T.F.N., Sezione disciplinare rileva che la documentazione acquisita in atti offre ampia e convincente dimostrazione dell'addebito mosso dalla Procura federale per il mancato pagamento nei termini normativamente fissati. Risulta, invero, accertato che la Società US Palestrina 1919 SSARLD non ha effettuato il pagamento della somma di euro 1.600,00 dovuta al calciatore Bongiovanni Luca per effetto della decisione della C.A.E. del 22.8.2014, regolarmente comunicata alla Società. Ciò risulta dalla documentazione acquisita dalla Procura federale, e segnatamente dalle note del Dipartimento Interregionale della LND del 19.9.2014 e del 23.9.2014. Tale inadempimento di quanto statuito dalla C.A.E. della LND costituisce la violazione disciplinare contestata. D'altra parte, né il presidente né la Società US Palestrina 1919 SSARLD hanno formulato osservazioni e/o giustificazioni e risultano pertanto pienamente consapevoli dell’inadempimento. Per quanto precede, sono sanzionabili la condotta ascrivibile al Presidente pro tempore della Società e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, si ritengono congrue quelle di seguito indicate P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale- sezione disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni: - mesi 6 (sei) di inibizione nei confronti del Sig. Cristofari Augusto, Presidente e Legale rappresentante della US Palestrina 1919 SSARLD; - penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e dell’ammenda nella misura di € 500,00 (€ cinquecento/00) nei confronti della Società US Palestrina 1919 SSARLD.
Share the post "F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026/TFN del 15 Gennaio 2015 (58) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO CRISTOFARI (all’epoca dei fatti Presidente della Società US Palestrina 1919 SSARLD), Società US PALESTRINA 1919 SSARLD – (nota n. 3986/102 pf14-15 DP/fda del 3.12.2014)."